Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18473 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 06/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3490/2011 R.G. proposto da:

STRUCTURETONE S.R.L., in persona del suo liquidatore

L.D.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulio Cesare n. 14,

presso lo Studio dell’Avv. Gabriele Pafundi che, anche

disgiuntamente con gli Avv.ti Gianfranco Gaffurri e Alberto Maria

Gaffurri, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 158/08/09, depositata il 16 dicembre 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2017

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

udito l’Avv. Gabriele Pafundi, per la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Pietro Garofoli, per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Fuzio Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quanto rimasto d’interesse, con l’impugnata sentenza n. 158/08/09, depositata il 16 dicembre 2009, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma della decisione n. 18/25/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, rigettava il ricorso promosso da Structuretone S.r.l. contro l’avviso n. (OMISSIS) IVA IRPEG IRAP 2006 con il quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver negato che potesse essere fatto consistere in una cessione d’azienda il contratto “infragruppo” tra la contribuente cessionaria e la cedente Società di diritto irlandese “stabilizzata”, reputandosi a riguardo che in realtà si fossero soltanto ceduti “debiti, crediti e avviamento”, recuperava a tassazione, l’ammortamento dell’avviamento operato dalla contribuente, perchè appunto nessuna azienda era stata ceduta, nonchè il credito IVA della cedente in quanto dalla contribuente indebitamente utilizzato in compensazione, nonchè “sopravvenienze attive” in relazione a debiti “iscritti” in contabilità, che però non venivano ritenuti provati.

In sintesi, secondo la CTR, “oggetto del trasferimento” non era stata l’azienda, intesa ex art. 2555 c.c. come complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, ma solo “debiti, crediti e avviamento”, come sarebbe stato dimostrato dalla circostanza che il personale dipendente della cedente era stato “ex novo” assunto dalla contribuente prima della conclusione del contratto di cessione, nonchè dalla circostanza che anche i rapporti contrattuali della cedente erano stati in precedenza assunti dalla contribuente; la CTR, con riferimento alle “sopravvenienze attive” che erano state recuperate a tassazione in relazione ai debiti “iscritti” in contabilità, dopo aver ricordato che sarebbe dovuto spettare alla contribuente la dimostrazione della verità degli stessi, riteneva che i “dati esposti in contabilità” non fossero dimostrativi in considerazione della previsione contenuta nell’art. 2709 c.c., cosicchè giudicava che non esistesse documentazione idonea a provare che i debiti “iscritti” fossero realmente esistenti; infine, con riferimento alle “altre riprese”, nonchè con specifico riferimento alle “riprese riguardanti l’accantonamento a fondo svalutazioni e interessi attivi su finanziamenti”, oltre a ribadire che la contabilità dell’imprenditore non poteva reputarsi idonea prova, causa le stesse già viste ragioni, la CTR affermava anche che le dette ultime riprese dovevano essere inoltre ritenute “legittime” in quanto mai contestate.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a undici articolati motivi, anche illustrati da memoria, ai quali l’Ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso, peraltro numerati 3 e 2.1., nonchè con il sesto motivo, la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle regole di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss., nella sostanza addebitando alla CTR di non aver correttamente interpretato la volontà contrattuale che era stata effettivamente rivolta a dar luogo a un trasferimento d’azienda, come provato dalla circostanza che prima della conclusione del contratto erano stati assunti i dipendenti della cedente e i suoi obblighi e diritti contrattuali.

1.1. Con i motivi terzo, quarto, quinto la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rimproverando alla CTR una “contraddittoria motivazione” circa l’accertamento in fatto della comune volontà contrattuale; quest’ultima, affermava la contribuente, realmente intesa a dar luogo ad un trasferimento d’azienda, come dimostrava il suo anteriore comportamento, giacchè, prima della formale conclusione del contratto di trasferimento d’azienda, aveva assunte sia i dipendenti della cedente 9 sia i suoi obblighi e diritti contrattuali.

1.2. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili e ad ogni modo infondati; a riguardo, è dapprima utile ricordare che l’interpretazione contrattuale consiste nell’accertamento del fatto della comune intenzione regolatrice del rapporto, un accertamento che spetta pertanto al solo giudice del merito compiere; laddove, invece, la qualificazione giuridica del contratto, appunto in ragione di quella che è stato accertato essere la comune intenzione delle parti, è questione di diritto, sindacabile in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. sez. 3 n. 420 del 2006; Cass. sez. 3 n. 27000 del 2005); ora, anche in disparte l’inammissibilità conseguente alla mancata trascrizione del contratto, nonchè degli altri documenti richiamati, che dà luogo a un difetto di autosufficienza il quale, impedendo di verificare il contenuto di tali documenti, non consente alcun sicuro esercizio nomofilattico (Cass. sez. 6 n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013); deve essere comunque rilevato che la CTR ha escluso che l’intenzione delle parti fosse quella di un trasferimento d’azienda considerando dirimente, in primo luogo, la circostanza che oggetto del contratto era stata soltanto la mera cessione di “debiti, crediti e avviamento”, mancando invece qualsiasi cessione di beni organizzati che avrebbero consentito l’esercizio di un’impresa; in effetti, la CTR ha senza contestazioni accertato che i lavoratori della cedente erano stati in precedenza licenziati, tanto che gli stessi erano stati “ex novo” assunti dalla contribuente prima della conclusione del contratto in discussione; come, del resto, neanche erano stati oggetto di contrattuale cessione gli obblighi e i diritti della cedente; essendo, difatti, anche questi diritti e obblighi, stati assunti al di fuori delle previsioni del contratto dedotto in lite, oltrechè prima della sua conclusione; nella sostanza, con riferimento alle specifiche rammentate circostanze, la CTR ha non illogicamente ricavato che la comune intenzione contrattuale delle parti era stata invece chiaramente proprio quella di evitare di cedere l’azienda, di voler cioè cedere solamente e autonomamente i detti specifici assets; discende perciò, con facilità, l’infondatezza delle critiche che la contribuente ha mosso alla CTR circa l’accertamento del fatto dell’intenzione contrattuale delle parti, bastando semplicemente rammentare la consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui, quando sono logicamente possibili più ricostruzioni della comune volontà contrattuale, non può essere oggetto di censura quella che il giudice del merito abbia inteso privilegiare (Cass. sez. 2 n. 24958 del 2016; Cass. sez. 2 n. 23125 del 2015); laddove, con riferimento alla qualificazione giuridica del contratto, è all’evidenza esatto quanto in diritto sostenuto dalla CTR, secondo cui, accertato che la reale volontà contrattuale era proprio quella di non cedere i beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, il contratto andava diversamente qualificato come mera cessione di “debiti, crediti e avviamento”.

2. Con il settimo motivo, la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, addebitando alla CTR una “insufficiente motivazione” circa il mancato riconoscimento dei costi, nonostante “le allegazioni probatorie offerte”; il motivo è però innanzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, giacchè nessuno dei richiamati documenti è stato trascritto; documenti che la CTR ha comunque ritenuto non costituire prova idonea, non con una delibazione in fatto, bensì, in diritto, per una duplice ragione, cioè sia perchè la contabilità prodotta non poteva far “prova a favore dell’imprenditore stesso, giusto il disposto dell’art. 2709 c.c.”, sia perchè “le riprese riguardanti l’accantonamento a fondo svalutazioni e interessi attivi su finanziamenti”, in quanto non contestate, dovevano ritenersi “legittime”; trattasi di rationes decidendi non specificatamente censurate, con il conseguente loro passaggio in giudicato, nonchè con l’assorbimento dei restanti motivi (Cass. sez. 3 n. 5832 del 2007; Cass. sez. 3 n. 14740 del 2005).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, liquidate in Euro 20.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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