Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18473 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 08/09/2011), n.18473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. B.A., rappresentato e difeso da se medesimo,

per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Udine in data 2

marzo 2010.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

presente il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Bu.St. ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio per l’instaurazione di un procedimento in tema di alimenti ex art. 446 cod. civ.;

che l’istanza è stata accolta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Udine;

che promosso il giudizio, la domanda è stata rigettata dal Presidente del Tribunale di Udine;

che l’Avv. B.A., che aveva assistito il Bu.

nel procedimento civile, ha quindi chiesto la liquidazione del compenso professionale;

che la domanda di liquidazione è stata rigettata dal Presidente del Tribunale di Udine con decreto in data 15 ottobre 2009, previa revoca dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere;

che proposta avverso questo decreto opposizione, da parte dell’Avv. B., ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, il Tribunale di Udine, con ordinanza in data 2 marzo 2010, l’ha rigettata;

che per la cassazione di questa ordinanza l’avv. B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 maggio 2010, sulla base di un motivo, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 86, 122, 131 e 136, dolendosi del diniego della liquidazione delle spese al difensore;

che l’intimata Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2011, una proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., concludendo per l’infondatezza del ricorso;

che nella relazione si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, in tema di patrocinio a spese dello Stato il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa manifestamente infondata); sia la revoca, ex post, dell’ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave;

che nella relazione si afferma che, come ha precisato la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 220 del 2009, questa valutazione spetta anche al giudice investito dell’istanza di liquidazione degli onorari proposta dal difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

che la proposta di definizione rileva conclusivamente che, avendo in tal caso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato efficacia retroattiva, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 3, nella specie, a seguito della revoca del beneficio, gli onorari e le spese dovuti all’Avv. B. per l’opera prestata in favore del Bu. devono considerarsi non più come spese processuali da anticipare dall’erario per effetto dell’ammissione al patrocinio, ma, per effetto della revoca appunto, come spese processuali, a carico della parte che si era avvalsa dell’opera professionale del difensore (Cass., Sez. 1^, 26 aprile 2010, n. 9956).

Letta, la memoria del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che le critiche ad essa mosse dal ricorrente non sono condivisibili;

che, infatti, la revoca dell’ammissione del provvedimento di ammissione al patrocinio può avvenire anche a seguito del giudizio, ad opera del giudice competente investito della istanza di liquidazione degli onorari proposta dal difensore;

che, inoltre, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, pone come motivo di revoca l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, e quindi il fatto che – come nella specie – l’istante abbia fatto valere in giudizio una pretesa palesemente infondata, perchè le circostanze fin dall’inizio allegate al giudizio non apparivano integrare, neppure minimamente, i fatti costitutivi che la legge richiede per la sussistenza del diritto fatto valere nel processo;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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