Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18473 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18473
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ANOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MARZO FRANCESCO,
giusta Deliberazione G.M. n. 96 del 12/11/08 e giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.B.R., in proprio, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ENRICO FERMI 15 SC. A INT. 24, presso il proprio studio;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G.A.D. 217/08 del TRIBUNALE di PALMI del
17/07/08, depositata il 18/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“IL motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di norme di diritto, non contiene la formulazione del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1.
Il ricorso si rivela dunque inammissibile,..”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa e’ condivisa dal Collegio;
che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00, di cui 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010