Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18473 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ANOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MARZO FRANCESCO,

giusta Deliberazione G.M. n. 96 del 12/11/08 e giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.B.R., in proprio, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ENRICO FERMI 15 SC. A INT. 24, presso il proprio studio;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G.A.D. 217/08 del TRIBUNALE di PALMI del

17/07/08, depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“IL motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di norme di diritto, non contiene la formulazione del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile,..”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa e’ condivisa dal Collegio;

che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00, di cui 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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