Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18473 del 01/09/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18473 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 13443-2013 proposto da:
CANNIZZARO

CARMELA

CNNCML32A43H558E,

MUSCATELLO LAURA MSCLRA59D65H558W, MUSCATELLO
$

4.

ANTONIA GIUSEPPA MSCNNG58C58H558S, MUSCATELLO
MARIA CONCETTA MSCMCN55T43H558C, MUSCArELLO
SALVATORE MSCSVT62D3OH558E, MUSCATELLI
FRANCESCA MSNFNC54B44H558M la prima quale vedova di
Muscatello Marzilio e gli altri quali figli della Cannizzaro e del
Muscatello e pertanto tutti nella loro qualità di erredi legittimi di
Muscatello Marsilio, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II n. 229, presso lo studio dell’avvocato

t

Data pubblicazione: 01/09/2014

-

RAFFAELE BONFIGLIO, rappresentati e difesi dall’avvocato
BORGESE VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

.«.

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controrkorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 1674/2012 della CORTE
D’APPELLO di CATANZARO del 7.11.2012, depositato il
09/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

A

Ric. 2013 n. 13443 sez. M2 – ud. 20-05-2014
-2-

T

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del

IN FATTO
Con ricorso dell’11.10.2012 Carmela Cannizzaro e Francesca, Antonia,
Laura, Concetta e Salvatore Muscatello, quali eredi di Marzilio Muscatello,
adivano la Corte d’appello di Catanzaro per ottenere la condanna del

dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all’art. 6, paragrafo l
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU),
del 4.11.1950, ratificata con legge n. 848/55, per l’eccessiva durata di una
causa civile iniziata nel febbraio del 1989 e definita nel febbraio del 2012 con
sentenza di questa Corte Suprema.
Resisteva il Ministero.
Con decreto del 9.11.2012 la Corte liquidava a titolo di equo indennizzo
iure hereditario la somma totale di E 7.800,00, che ripartiva fra i ricorrenti in
proporzione delle rispettive quote ereditarie. Osservava la Corte territoriale
che il de cuius ere deceduto 1’11.9.2010, durante la pendenza del
procedimento di cassazione, e che non risultava che i ricorrenti avessero
acquistato la qualità di parte durante il giudizio presupposto. Quindi,
computava in complessivi anni 12 e mesi 11 la durata eccedente il limite di
ragionevolezza, applicando per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi l’importo di € 600,00.
Per la cassazione di tale decreto ricorrono Carmela Cannizzaro e
Francesca, Antonia, Laura, Concetta e Salvatore Muscatello, in base a due
motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

3

Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi

Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma
semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è inammissibile, come eccepito dal Ministero della Giustizia,

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i termini di cui all’art.
325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto
cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza
ad entrambe le parti del termine stesso, e non potendosi dubitare che la parte
che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza
legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell’attività
sollecitatoria ed acceleratoria che egli impone all’altra parte (così, per tutte e
da ultimo, Cass. n. 7210/14 non massimata).

1.1. Nel caso di specie, dall’esame degli atti (cui questa Corte ha accesso

trattandosi di verificare un fatto processuale) risulta che gli odierni ricorrenti
hanno notificato all’Avvocatura dello Stato in data 29.11.2012 il decreto oggi
impugnato. Quindi, per l’effetto bilaterale della notifica stessa, il ricorso per
cassazione avrebbe dovuto essere notificato nel termine c.d. breve, ossia entro

il 28.1.2013. Esso, invece, è stato inoltrato per la notifica a mezzo posta il
7.5.2013 (data di spedizione della raccomandata a.r.).
Né rileva che sia stata notificata all’Avvocatura dello Stato una copia del
decreto spedito in forma esecutiva, posto che anche tale notificazione,
sebbene prodromica all’instaurazione del processo esecutivo, è ugualmente
idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c. ove effettuata al
difensore (cfr. Cass. n. 13536/1 1).
4

perché proposto oltre il termine di decadenza.

2. – S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la
condannà della parte ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13,
comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente
alle spese, che liquida in C 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20.5.2014.

4,. .,

Il Presidente

. Stefano Petitti

228/12.

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