Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18472 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9832/2010 R.G. proposto da:

COCA-COLA HBC ITALIA S.r.l., in persona del suo procuratore

R.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giacomo Puccini n.

9, presso lo Studio degli Avv.ti Leonardo Perrone e Gianmarco

Tardella, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 43/18/09, depositata il 4 marzo 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2017

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

udito l’Avv. Leonardo Perrone, per la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Pietro Garofoli, per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quanto rimasto d’interesse, con l’impugnata sentenza n. 43/18/09, depositata il 4 marzo 2009, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della decisione n. 344/15/2006 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, riteneva dovuta l’IVA in relazione a prestazioni di servizi pubblicitari forniti dalla contribuente SNIBEG S.r.l. alla Società di diritto belga CCS S.A.

In particolare, la CTR riteneva che i servizi pubblicitari erano stati in realtà resi alla Società di diritto statunitense TCCEC tramite la Società di diritto belga, giacchè quest’ultima agiva per la prima in forza di un contrattuale mandato con rappresentanza; e, di qui, la conseguente applicazione ratione temporis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 4, lett. d) e) f) il quale prevedeva – in deroga al medesimo D.P.R. n. 633 cit., art. 7, comma 2 e 3, che stabiliva il generale principio per cui i servizi pubblicitari dovevano essere tassati nel Paese di residenza del destinatario degli stessi che le prestazioni pubblicitarie utilizzate nel territorio dello stato a favore di impresa extracomunitaria dovessero essere assoggettate all’imposta con l’ordinaria aliquota.

La contribuente, ora Coca-Cola HBC Italia S.r.l., ricorreva sulla base di otto motivi, anche illustrati da memorie, ai quali resisteva l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi quattro motivi di ricorso, la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis, denunciando, sotto diversi profili, che la CTR aveva errato nell’interpretare come mandato con rappresentanza il contratto intervenuto tra la Società di diritto statunitense e la Società di diritto belga; invero, in thesi della contribuente, il contratto in parola conferiva invece alla Società di diritto belga un mandato senza rappresentanza, in forza del quale le prestazioni pubblicitarie dovevano ritenersi soltanto fornite alla Società di diritto belga; mandato senza rappresentanza, sempre secondo la contribuente, dimostrato dal tenore dell’accordo, che mai espressamente autorizzava la spendita del nome, nonchè da altri documenti.

1.1. Con il quinto e sesto motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione degli artt. 1388 e 1704 c.c., nella sostanza rimproverando alla CTR di aver “rovesciato il principio” per cui il mandato è con rappresentanza solamente quando viene conferito il potere di agire in nome del mandante; perchè solo in tal caso, affermava la contribuente, si sarebbe data la diretta produzione di effetti in capo alla Società di diritto statunitense; cosa che, continuava la contribuente, non era avvenuta nella concreta fattispecie; nella sostanza, veniva rimproverato alla CTR di aver errato nell’utilizzo dei canoni di interpretazione contrattuale stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss..

1.2. I riassunti motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

1.3. Come noto, l’accertamento dell’intenzione contrattuale delle parti costituisce questione di fatto (Cass. sez. 3 n. 5017 del 2014; Cass. sez. 2 n. 16880 del 2013), che la contribuente ha perciò correttamente censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis (Cass. sez. un. n. 22234 del 2009; Cass. sez. I n. 15235 del 2001), in particolare fondatamente rimproverando alla CTR di non avere sufficientemente spiegato perchè per le sole prestazioni pubblicitarie la volontà delle parti fosse stata quella di conferire una rappresentanza, nonostante la mancanza di un patto in questo senso espressamente formulato, nonostante la presenza di una clausola generale che invece conferiva alla Società di diritto belga un generale mandato senza rappresentanza, con ciò contravvenendo inoltre alla regola di interpretazione letterale contenuta nell’art. 1362 c.c., senza peraltro verificare l’esistenza di una contemplatio domini idonea a far venire meno la presunzione secondo cui chi stipula lo fa di norma per sè stesso (Cass. sez. 3 n. 18441 del 2005; Cass. sez. 2 n. 14530 del 2000).

2. Sono assorbiti il settimo e ottavo motivo di ricorso, con i quali la contribuente, per il caso di rigetto delle precedenti censure, chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte unionale e la disapplicazione delle sanzioni.

3. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

 

La Corte accoglie i primi sei motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che in altra composizione dovrà decidere la controversia e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA