Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18472 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12487/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANNA MARIA MURARO giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 405/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

VENEZIA, depositata il 25/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CICCOTTI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza n. 405 del 25 maggio 2009 con cui la Commissione tributaria centrale del Veneto aveva rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di Z.M., nella sua qualità di erede di Z.G., destinatario dell’avviso di accertamento di maggiori redditi da plusvalenze maturate in operazioni speculative, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 76, effettuate nell’anno di imposta 1987.

1.1. Secondo il giudice d’appello la notifica dell’avviso di accertamento, che aveva preceduto l’iscrizione a ruolo e la susseguente notifica della cartella di pagamento impugnata, era nulla in quanto eseguita nei confronti di tale Z.L., che non era nè erede, nè convivente nè familiare del contribuente destinatario dell’atto impositivo.

2. Resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 e art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Sostiene che l’avviso di accertamento emesso nei confronti di Z.G., a seguito del decesso di quest’ultimo, era stato notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente nel luogo dell’ultimo domicilio del de cuius, sito in (OMISSIS) e qui consegnato a tale Z.L., dichiaratosi nipote del destinatario; aveva pertanto errato la Commissione Tributaria Centrale del Veneto nel dichiarare la nullità della notifica del predetto atto impositivo, prodromico all’iscrizione a ruolo e all’emissione e notifica della cartella di pagamento impugnata a Z.M., figlio del de cuius, sul rilievo, anche questo frutto di evidente errore dei giudici di appello, che la notifica dell’atto presupposto era stata effettuata nei confronti di un soggetto che non era erede, nè convivente, nè familiare del destinatario dell’avviso di accertamento.

Con il quesito di diritto formulato a conclusione del motivo la ricorrente ha quindi chiesto a questa Corte di dire se possa ritenersi valida la sentenza che abbia ritenuto nulla la notificazione effettuata nell’ultimo domicilio fiscale del defunto, con consegna della copia dell’avviso di accertamento nelle mani del nipote del de cuius, con indicazione nella relata del nome del consegnatario e della sua relazione di parentela con il defunto (e sottoscrizione del consegnatario) o se ricorra nel caso di specie una violazione dell’art. 139 c.p.c., il quale non richiede che il consegnatario dell’atto, per il perfezionamento della notifica, debba essere convivente con il destinatario, ma esige soltanto che via sia vincolo di parentela.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

3. Va preliminarmente ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma dell’abrogato del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 3 e dell’art. 19, comma 3, del vigente D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. Cass. n. 3554 del 2002; nonchè Cass. n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006 e n. 11674 del 2013).

3.1. Ebbene, seppur non possa prescindersi dal rilevare il vizio di inammissibilità del motivo, sia perchè nel medesimo è dedotta, in contrasto con il citato principio giurisprudenziale, la violazione di norme di legge (e segnatamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 e art. 139 c.p.c.) anzichè il vizio di motivazione, sia perchè privo di autosufficienza, non avendo la ricorrente provveduto a trascrivere il contenuto della relata di notifica dell’avviso di accertamento da cui risulterebbe che il consegnatario dell’atto si sia qualificato “nipote” del destinatario Z.G., osserva questa Corte che il motivo così come proposto contrasta con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa i rapporti del consegnatario dell’atto con il suo originario destinatario, da questo ritenuti insussistenti, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all’applicazione del richiamato principio. Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che, attenendosi al principio giurisprudenziale secondo cui la notificazione di un avviso di accertamento eseguita mediante consegna a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela, o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna a quest’ultimo (ex multis, Cass. n. 2705 del 2014) e sul rilievo che la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario (quest’ultimo dichiaratosi, nella specie, “nipote convivente”) non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto (ex multis, Cass. n. 49095 del 2014), ha correttamente dichiarato la nullità della notificazione stessa.

4. Da quanto detto discende il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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