Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18472 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18472 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 3689-2017 proposto da:
TORRE ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
COLONNA ROMANO, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANNA MARIA IMPINNA;
– controricorrente avverso la sentenfà n. 6224/2016 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 28/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLO COSENTINO.

Data pubblicazione: 12/07/2018

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato Attilio Torre ricorre nei confronti del Comune
di Palermo – che ha resistito con controricorso – per la
cassazione della sentenza del tribunale di Palermo che,

ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso una cartella
esattoriale emessa a seguito di un verbale di contestazione di
violazioni del codice della strada che il tribunale ha ritenuto,
contrariamente alla tesi dell’avvocato Torre, essere stato
notificato regolarmente. La causa è stata discussa nell’
adunanza di camera di consiglio del 25/1/18, per la quale il
ricorrente ha depositato memoria illustrativa,
Con l’unico mezzo di ricorso, riferito alla violazione
dell’articolo 7 I. 890/82, il ricorrente censura l’affermazione del
tribunale secondo cui, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta
spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (c.d.
CAN), prescritta da tale disposizione per il caso di consegna
del plico contenente l’atto da notificare a persona diversa dal
destinatario, sarebbe sufficiente l’attestazione della avvenuta
spedizione della raccomandata informativa inserita dall’agente
postale nell’avviso di ricevimento del plico. Secondo il
ricorrente, per contro, la prova della spedizione della
raccomandata informativa andrebbe fornita mediante la
produzione della ricevuta di spedizione.
La questione posta dal ricorrente riguarda quindi
l’interpretazione del sesto comma dell’articolo 7 della legge n.
890/82, abrogato dall’articolo 1, comma 97-bis, lett. f), della
legge n. 190/14, come modificato dall’art. 1, comma 461, della
legge n.205/17, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e, pertanto,
applicabile alla fattispecie ratione temporis.Tale disposizione
Ric. 2017 n. 03689 sez. M2 – ud. 25-01-2018
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confermando la sentenza del giudice di pace della stessa città,

recita: “se il piego non viene consegnato personalmente al

destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al
destinatario medesimo de/l’avvenuta notificazione dell’atto a
mezzo di lettera raccomandata”.
Il ricorrente deduce che, ai fini della prova della

comunicazione di avvenuta notifica sarebbe necessaria la
produzione in giudizio della relativa ricevuta di spedizione, non
essendo sufficiente l’indicazione di avvenuta spedizione di tale
raccomandata e l’indicazione del suo numero effettuata
dall’agente postale nel corpo dell’avviso di ricevimento del plico
contenente l’atto da notificare. In proposito il ricorrente
richiama il precedente della prima sezione di questa Corte n.
3497/98 (poi ripreso nelle sentenze della sezione tributaria nn.
9358/15, 25985/14) in cui si afferma che, poichè

«l’attestazione di avere inviato delle raccomandate indicandone
i numeri copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, è
evidente che dall’attestazione predetta non sono desumibili ne’
l’indirizzo al quale le raccomandate sono state spedite ne’ il
destinatario delle medesime (senza dire degli altri elementi di
cui all’art. 48 disp. att. cit.). Rimane perciò eluso il doveroso
controllo del giudice circa la complessiva validità del
procedimento notificatorio, controllo che deve essere diretto a
verificare la sempre possibile esistenza di errori ed è
particolarmente delicato in un procedimento formale qual è
quello descritto nell’art. 140 c.p.c., al cui rituale espletamento
consegue un effetto legale tipico di conoscenza dell’atto
notificato da parte del destinatario».
Il motivo non può trovare accoglimento.
In via preliminare va evidenziato che le sentenze sopra
menzionate sono state pronunciate con riferimento ad un
Ric. 2017 n. 03689 sez. M2 ud. 25-01-2018
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spedizione della raccomandata semplice contenete la

tessuto normativo diverso da quello che qui ci occupa. Esse
infatti si riferiscono, tutte, alla procedura notificatoria di cui
all’articolo 140 c.p.c. e, in particolare, alla comunicazione di
avvenuto deposito dell’atto in casa comunale che l’ufficiale
giudiziario o il messo notificatore devono effettuare nel caso in

sua residenza per temporanee assenza; comunicazione che,
per espresso disposto normativo, deve essere spedita con
raccomanda con avviso di ricevimento.
Nel presente giudizio, per contro, si discute della
notificazione a mezzo posta e, in particolare, della
comunicazione di avvenuta notifica dell’atto a persona diversa
dal destinatario (familiare convivente, persona addetta alla
casa o al servizio del destinatario, portiere dello stabile). Tale
notificazione, in assenza di una prescrizione normativa di
utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può
essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice
(Cass. 10554/15, Cass. 12438/16). Al riguardo non è superfluo
evidenziare che, come evidenziato in Cass. 10554/15,

«la

previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di
ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario
dell’avvenuta notifica dell’atto a persona che, secondo una
ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova
giustificazione della propria diversità nell’ambito di un sistema
dove è richiesto sempre l’avviso di ricevimento per la
notificazione dell’atto e dove lo stesso avviso viene richiesto
qualora l’atto non si sia potuto consegnare a persona “vicina”,
ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso
del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l’atto sono
soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali,

Ric. 2017 n. 03689 sez. M2 – ud. 25-01-2018
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cui destinatario della notificazione non sia stato reperito nella

secondo l’id quod plerumque accidit consegneranno l’atto al
destinatario.»
Tanto premesso, il Collegio ritiene che anche alla
comunicazione di avvenuta notifica di cui all’articolo 7 della
legge n. 890/82 – e ad onta del minor livello di garantismo

(raccomandata semplice), rispetto a quello che caratterizza la
disciplina della trasmissione postale della comunicazione di
avvenuto deposito di cui all’articolo 140 c.p.c. (raccomandata
a.r.) – debba applicarsi il principio, enunciato nelle sentenze
sopra richiamate, secondo cui l’attestazione di avvenuto invio
di una raccomandata, con l’indicazione del solo numero (ossia
senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata
spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di
avvenuto invio di una raccomandata con quel numero; con la
conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa
sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo
indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la
ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di
spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova
Da tale principio, tuttavia, la sentenza gravata non si è
discostata, perché la corte palermitana ha ritenuto provato
l’invio della raccomandata informativa, senza necessità che ne
fosse prodotta la relativa ricevuta di spedizione, sul rilievo che
nell’avviso di ricevimento della raccomandata contengfe il
verbale di contestazione era presente

«l’attestazione

di

spedizione a cura dell’ufficiale postale completa dell’indicazione

dei relativi estremi» (pag. 3 della sentenza, penultimo
capoverso, sottolineatura nostra). La presenza – nell’avviso di
ricevimento della raccomandata contenele il verbale di
contestazione – della completa indicazione degli estremi della
Ric. 2017 n. 03689 sez. M2 – ud. 25-01-2018
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che caratterizza la disciplina della sua trasmissione postale

raccomandata informativa (e, dunque, non del solo numero di
tale raccomandata, ma di tutte le indicazioni necessarie a
fornire la prova della persona a cui essa era stata spedita e
dell’indirizzo di spedizione) – soddisfant le esigenze probatorie
a cui fa riferimento il principio di diritto espresso nelle sentenze

mancata produzione della ricevuta di spedizione.
E’ appena il caso di aggiungere che l’accertamento che
nel corpo dell’avviso di ricevimento della raccomandata
contene il verbale di contestazione fosse contenuta la
completa indicazione degli estremi della raccomandata
informativa costituisce accertamento di fatto che compete al
giudice di merito (qui si discute, va evidenziato, della notifica
di un atto extraprocessuale); accertamento che non ha formato
oggetto di specifica censura nel ricorso per cassazione (il cui
unico mezzo denuncia un vizio di violazione di legge).
Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del
contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02.

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune contro
ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C
500, oltre C 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02,
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Ric. 2017 n. 03689 sez. M2 – ud. 25-01-2018
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sopra citate, rendendo quindi irrilevante, nella specie, la

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018
Il Presidente
Pasquale D’Ascola

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