Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18472 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 08/09/2011), n.18472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2336/2010 proposto da:

S.A.C., Z.L., Z.M.C.,

Z.C., ZI.CO., Z.A., Z.

R., ZI.CA., Z.S., in proprio e nella

qualità di eredi del sig. z.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 285, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNA NOCIFORA, rappresentati e difesi dall’avvocato

PRINCIOTTA Salvatore giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 12/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 12/01/09, deposito il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’accoglimento del 1^ e del 2^ motivo del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- S.A.C. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro il decreto del 26.1.2009 con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente accolto la loro domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, in relazione alla durata del processo civile iniziato nel 1991 dal dante causa dei ricorrenti, deceduto nel (OMISSIS), e definito in grado di appello nel 2006.

La Corte di appello, accertata la violazione del termine di durata ragionevole del processo presupposto per anni nove per entrambi i gradi, ha liquidato ai ricorrenti – pro quota – la complessiva somma di Euro 9.000,00, compensando le spese in ragione della metà in considerazione del limitato accoglimento della domanda.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 6 CEDU e L. n. 89 del 2001, art. 2lamentando che la Corte di appello abbia liquidato una somma complessiva pro quota senza aggiungere l’indennizzo spettante a ciascun erede, tenuto conto che i ricorrenti avevano riassunto il processo presupposto nel 1993.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 92 c.p.c., lamentando che erroneamente la compensazione delle spese sa stata motivata con l’accoglimento solo parziale della domanda per essersi, invece, gli attori rimessi alla liquidazione equitativa del giudice.

3. – Il primo motivo del ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento della seconda censura.

In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, spetta agli eredi la legittimazione alla proposizione della domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dal loro dante causa prima dell’entrata in vigore della citata legge e, conseguentemente, va riconosciuto agli eredi, “pro quota”, l’equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l’eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte, al quale va aggiunto l’indennizzo (eventualmente) spettante per intero a ciascuno degli eredi per l’eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione (Sez. 1, Sentenza n. 2752 del 04/02/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23939 del 09/11/2006).

Invero, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il “de cuius” e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovrà prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito (Sez. 1, Sentenza n. 2983/2008; Sez. 1, Sentenza n. 23416/2009).

Pertanto, cassato il decreto impugnato, la Corte può procedere ex art. 384 c.p.c., alla decisione della causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, considerata la durata irragionevole del giudizio presupposto in complessivi nove anni, liquidando, sulla base dei criteri di cui a Cass. n. 21840 del 14/10/2009, la somma di Euro 8.250,00 in favore di ciascun ricorrente.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti la somma di euro 8.250,00 ciascuno per indennizzo, oltre gli interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio:

che liquida per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.376,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il giudizio di legittimità in Euro 595,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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