Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18472 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18472
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VISCONTI DARIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
DITTA LINEA Z SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore il liquidatore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA MAZZINi 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA
Giovanni, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 610/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
12/12/06, depositata il 20/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Giovanni Di Gioia, difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che conferma la relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Avverso la sentenza oggetto del ricorso in esame era stata proposta, dall’attuale ricorrente, domanda di revocazione con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2007.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, posto che la notificazione dell’impugnazione equivale agli effetti della scienza legale, anche per la parte soccombente, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta, nel caso in cui il soccombente abbia proposto istanza di revocazione e successivamente ricorso per cassazione, tale secondo ricorso in tanto puo’ essere considerato ammissibile in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell’istanza di revocazione, salvo che detto termine sia stato sospeso dal giudice della revocazione su istanza di parte, atteso che il nuovo testo dell’ultimo comma dell’art. 398 c.p.c., introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 68 ha soppresso l’effetto sospensivo de iure del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito della proposizione dell’istanza di revocazione (Cass. 4807/1999, 7896/1999, 11204/2000, 15522/2002, 14254/2004, 23595/2004).
Nella specie il ricorso per cassazione risulta notificato il 29 ottobre 2008, oltre il termine “breve” di cui si e’ detto, che, del resto, non risulta essere stato sospeso dal giudice della revocazione. Esso appare pertanto inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al p.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa e’ condivisa dal Collegio;
che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010