Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18472 del 01/09/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18472 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 13162-2013 proposto da:
GATTI FERDINANDO GTTPDN55E25I9780, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo
studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, che lo rappresenta e

e

difende unitamente all’avvocato PROCACCINI FRANCESCO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

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Data pubblicazione: 01/09/2014

-

PORTOGHESI 12, presso FAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controrico.trente avverso il decreto nel procedimento RG. 62253/09 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Francesco Procaccini che si riporta
agli scritti.

Ric. 2013 n. 13162 sez. M2 – ud. 20-05-2014
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D’APPELLO di ROMA del 5.11.2012, depositato il 22/11/2012;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.12.2009 Ferdinando Gatti adiva la Corte
d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al
pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo

diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n. 848/55, per
l’eccessiva durata di una casa civile instaurata innanzi al Tribunale di Napoli
il 3.3.1993 e definita con sentenza del 10.5.2003.
Resisteva il Ministero.
Con decreto depositato il 22.11.2012 la Corte d’appello dichiarava
inammissibile il ricorso, in quanto proposto decorso il termine di cui all’art. 4
legge n. 89/01 (nel testo vigente ante D.L. n. 83/12, convertito in legge n.
134/12). Su eccezione del Ministero della Giustizia, la Corte territoriale
osservava, infatti, che il giudizio presupposto era stato definito con sentenza
del 10.5.2003 e che, pertanto, al momento della proposizione del ricorso il
termine semestrale di decadenza di cui all’art. 4 legge n. 89/01 era ormai
ampiamente decorso.
Per la cassazione di tale decreto ricorre Ferdinando Gatti, in base ad un
motivo.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza si redatta in
forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un “punto decisivo” della
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2001, n. 89, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei

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controversia e la – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in
relazione, rispettivamente, ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
La decisione impugnata, afferma, è derivata dall’erroneo esame degli atti,
che dimostravano, grazie ad un’apposita certificazione della Corte d’appello

contro la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 10.5.2003, Ferdinando
Gatti aveva proposto appello; che tale impugnazione era ancora pendente alla
data della certificazione stessa (29.10.2009); e che la relativa trattazione
risultava fissata per l’udienza dell’11.12.2009.
2. – La censura è fondata, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in base al nuovo
testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83/12,
convertito in legge n. 134/12, così riqualificata l’intestazione del motivo.
2.1. – L’errore in cui è incorsa la Corte territoriale è, in questa sede di
legittimità, addirittura pacifico fra le parti, atteso che lo stesso Ministero
controricorrente dà atto della pendenza del giudizio presupposto in grado
d’appello al momento della proposizione del ricorso ex lege c.d. Pinto.
2.2. – Ancorché di tipo meramente percettivo, tale errore sul fatto non
assume, però, natura revocatoria ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c., come
sostiene invece parte controricorrente, perché è stato provocato da un’apposita
eccezione sollevata dal Ministero nel procedimento svoltosi innanzi alla Corte
territoriale. Eccezione che, pertanto, ha trasformato la decorrenza del termine
di proposizione del ricorso ex lege n. 89/01 in punto controverso su cui la
Corte d’appello capitolina si è, appunto, pronunciata.

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di Napoli, debitamente prodotta (doc. 6 fascicolo giudizio di merito), che

2.3. – Né alla sua rilevazione in questa sede osta la dedotta inammissibilità
della domanda di equa riparazione, che secondo quanto sostiene parte
controricorrente sarebbe stata limitata ad un solo grado di giudizio e non
all’intero processo unitariamente inteso.

decreto impugnato, e di conseguenza il relativo controllo di legittimità non
può essere operato in questa sede.
3. – Accolto, dunque, il ricorso, il decreto impugnato va cassato con rinvio
ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di cassazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 20.5.2014.

L’interpretazione della domanda di merito, infatti, non forma oggetto del

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