Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18471 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13781-2017 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– ricorrente –

contro

G.B. TRAVERTINI MARMI GRANITI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO

CORVACE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA

TRIMARCHI e GIUSEPPE PIZZONIA;

– controricorrente –

E contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7101/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 21/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Tre Esse Italia, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’Ici del Comune di Guidonia Montecelio, ricorre, denunciando violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2, e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, notificato da essa ricorrente alla srl G.B. Travertini Marmi e Graniti, riguardo ad alcune aree destinate ad attività estrattiva e classificate come edificabili dal P.R.G. adottato dal Comune con inserimento nella sottozona “D/3” e con previsione di assoggettamento, “al momento della cessazione della attività estrattiva… alla normativa della sottozona E/2”, per le quali la CTR ha ritenuto non sussistere il presupposto impositivo (“D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, induce ad escludere l’assoggettabilità ad Ici dei terreni adibiti ad attività estrattiva”);

2. la società contribuente resiste con controricorso nel quale ricorda di avere proposto questioni rimaste assorbite nella decisione della CTR. La società ha depositato memoria;

3. il Comune non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente sostiene che la CTR ha errato nel ritenere le aree in questione non soggette ad ICI;

2. il ricorso è fondato. Malgrado la CTR riferisca della afferenza delle aree in questione, secondo la TRE ESSE, alla zona E/2, è pacifico tra le parti (v. ricorso e controricorso) che dette aree sono inserite in sottozona D/3. Come si evince dalle norme tecniche di attuazione del PRG riportate nella pagina 8 del ricorso, per la sottozona D/3 è consentita, entro determinati limiti, la costruzione di edifici per attività estrattiva e di edifici destinati ad uffici.

Questa Corte, con sentenza n. 31079/2019, sul richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 25506 del 2006 (“In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi”), ha affermato il seguente principio: “In tema di ICI, l’area classificata come D3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorchè concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, con la conseguenza che è soggetta comunque all’imposta, indipendentemente dal suo concreto utilizzo, non contemplato tra i casi, tassativi, di esenzione”.

Questo Collegio condivide l’affermazione di principio sopra riportata;

3. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite;

4. il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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