Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18471 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18471 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 3272-2017 proposto da:
IMPIANTI ELETTRICI NERONI ROBERTO & G. PIERO 5NC, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio
dell’avvocato SIMONA CARLONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTO PARIGINI;
– ricorrente contro
FUCCINI ROSSANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO TURTURICI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1050/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 21/06/2016;

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLO COSENTINO.

La società Impianti Elettrici Neroni s.n.c. ricorre nei
confronti del sig. Rossano Fuccini – che ha resistito con
controricorso ed ha altresì depositato memoria illustrativa per
I’ adunanza di camera di consiglio del 25/1/18, in cui la causa
è stata discussa – per la cassazione della sentenza della corte
di appello di Firenze • che, in riforma della sentenza del
tribunale di Arezzo, ha rigettato la domanda che essa’ Società
aveva proposto nei confronti del sig. Rossano Fuccini per il
pagamento del corrispettivo di lavori sull’impianto elettrico
dell’edificio da lui abitato.
Col primo mezzo di gravame la ricorrente denuncia la
violazione dell’articolo 342 c.p.c in cui la corte territoriale
sarebbe incorsa rigettando l’eccezione con cui l’odierna
ricorrente aveva dedotto l’inammissibilità dell’appello del
Fuccini perché formulato in difformità dalle prescrizioni del
nuovo aricolo 342 c.p.c.
Il motivo va disatteso, perché la corte distrettuale,
ritenendo ammissibile l’appello del Fuccini, si è conformata
agli orientamenti di questa Corte alla cui stregua, da un lato,
“l’art. 342, comma 1, c.p.c., come nove/lato dall’art. 54 del d.I.
n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012), non
esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”,
né una determinata forma, né la trascrizione integrale o
parziale della sentenza appellata, ma impone all’appellante di
individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum
2

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

apellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate
dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che
consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei
fatti, nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate o
malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di

dell’interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
“errores in procedendo”, nella precisazione del fatto
processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta
compiere.”

(così Cass. 10916/17) e, d’altro lato,

“la

specificità dei motivi di appello dev’essere commisurata
all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal
primo giudice, sicché qualora queste siano talmente
generiche da risolversi nella mera affermazione di rigetto
delle ragioni della parte, quest’ultima le può riproporre
evidenziando che in prime cure sono state disattese senza
alcun supporto motivazionale suscettibile di apposita critica.”
(così Cass. 15790/16).
Il secondo motivo denuncia il vizio di omesso esame di
fatti decisivi, con riferimento al numero 5 dell’articolo 360
c.p.c. In particolare si denuncia l’omesso esame della
circostanza che i lavori erano stati effettuati tra il 2006 e
2007 e della circostanza che all’epoca di esecuzione dei lavori
il sig. Fuccini era promissario acquirente dell’immobile in cui
gli stessi dovevano essere eseguiti. L’adeguato esame di tali
circostanze avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, condurre
ad una valorizzare in senso favorevole alla società Neroni
degli elementi emersi nel giudizio (la mancata risposta del
Fuccini alla richiesta di pagamento rivoltagli dalla società
Neroni nel dicembre 2010, il fatto che il Fuccini, in quanto
conduttore dell’immobile fosse il titolare del concreto
3

diritto, nella specificazione della norma applicabile o

interesse all’esecuzione delle opere, il fatto che il Fuccini si
fosse comportato in modo da ingenerare nei terzi la
convinzione di essere povera dell’immobile).
Il motivo va disatteso perché i fatti di cui denuncia
l’omesso esame sono privi del carattere della decisività,

doglianze di merito tendenti a sollecitare alla Corte di
cassazione un riesame del materiale istruttorio inammissibile
in sede di legittimità.
Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a
entrambi i motivi nei quali esso si articola.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del
contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02.

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a rifondere al contro ricorrente
le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 3.000, oltre
C 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018
Il Presidente

cosicché il mezzo di gravame si risolve nella prospettazione di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA