Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18471 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29223-2017 proposto da:

CENTRO DI PATOLOGIA CLINICA SAN GIORGIO SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DEGLI AMMIRAGLI 114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

RICCIARDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI

RICCIARDELLI;

– ricorrente –

contro

ASL (OMISSIS) – quale azienda subentrata alla ASL (OMISSIS) di

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2038/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti il Centro di Patologia Clinica San Giorgio impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, confermando la pregressa decisione di primo grado, ha rigettato la domanda del medesimo intesa a conseguire la condanna dell’ASL (OMISSIS) per indebito arricchimento in conseguenza dell’effettuazioni di prestazioni con metodica RIA negli anni 1996 e 1997 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dato che il divieto al riguardo risultante dalla nota 10450/91 non involgeva le modalità di effettuazione delle prestazioni, ma solo la loro liquidazione e che il decidente non aveva considerato come prova decisiva il documento 10 del proprio fascicolo attestante che essa ricorrente operava con la propria struttura nell’interesse del SSN; 2) della violazione dell’art. 2041 c.c., dato che indipendentemente dalla natura del soggetto escusso l’azione di indebito arricchimento non presuppone che il soggetto arricchito abbia riconosciuto l’utilità della prestazione; 3) della violazione dell’art. 2041 c.c. avendo il decidente, tra l’altro, ravvisato in senso ostativo il difetto del requisito della sussidiarietà, assumendo che tenuti all’adempimento sarebbero stati i fruitori delle prestazioni, quantunque il ricorrente operasse in regime di convenzionamento per finalità rispondenti allo scopo dell’ente incoato.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 Ancorchè con riguardo alle violazioni lamentate con il primo motivo di ricorso non possano che ribadirsi le ragioni di segno contrario alla loro ravvisabilità più in generale enunciate da questa Corte tanto con riferimento all’art. 115 c.p.c.(Cass., Sez. III, 10/06/2016, n. 11892: “in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”) quanto con riferimento all’art. 116 c.p.c.(Cass., Sez. III, 10/06/2016, n. 11892: “in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. – norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regimè”), il motivo si espone, più in dettaglio, ad un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità giacchè, lamentandosi segnatamente un’errata valutazione delle risultanze processuali, si prospetta, in deroga al principio di tassatività dei motivi di ricorso e alla natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di cassazione, un preteso vizio motivazionale in guisa di un insussistente errore di diritto.

3. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso, dal momento che esso difetta di spessore critico limitandosi ad esprimere un convincimento del tutto corrispondente a quello fatto proprio dal decidente, ed in tal modo esso non assolve l’onere di specificità del motivo che postula che nella sua esposizione trovino espressione le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, declinate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, completezza e riferibilità a quanto deciso proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione.

4. Inammissibile è infine il terzo motivo di ricorso, non accordandosi esso alla ratio del provvedimento impugnato, posto che ha ad oggetto un’affermazione operata incidenter tantum e priva di obiettive finalità motivazionali in ragione della sua colorazione ad abundantiam rispetto al fatto determinante che, per la rilevata tassatività del divieto all’erogazione di prestazioni fuori dal regime di convenzionamento, la fattispecie decisa si sottraeva all’applicazione dell’art. 2041 c.c.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

7. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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