Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18471 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 08/09/2011), n.18471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.R.C., con domicilio eletto in Roma, Via Germanico n.
107, presso l’Avv. Giuseppe Picone, rappresentato e difeso dall’Avv.
CANDIANO Orlando Mario, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari n. 703/08
VG depositato il 18 maggio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
giorno 13 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.R.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello nella parte in cui ha compensato le spese all’esito del giudizio ex lege n. 89 del 2001.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., è inammissibile per inidoneità del quesito, posto che con lo stesso ci si limita a richiedere se vi è stata la dedotta violazione senza enunciare il principio di diritto di cui si chiede l’affermazione.
Il secondo motivo con cui si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’avvenuta integrale compensazione delle spese è fondato in quanto da un lato non è dato comprendere in cosa consista la particolarità delle questioni trattate, in realtà del tutto ordinarie, e dall’altro la parziale soccombenza non giustifica l’integrale compensazione, posto che una soccombenza della controparte vi è pur sempre stata.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto l’Amministrazione condannata alla rifusione del 50% delle spese della fase di merito, compensato il residuo per l’accoglimento solo parziale della domanda.
Le spese di questa fase debbono far carico all’Amministrazione resistente.
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento del 50% delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 806,00 di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 311,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011