Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18470 del 30/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19587/2018 proposto da:
CAPUA 1880 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Pizzonia e Laura
Trimarchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, Via della Scrofa n. 57;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi 12, è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 223/5/2018 della Commissione tributaria
Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria,
depositata il 21/2/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021
dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Con avviso di accertamento emesso ai fini IRES, IRAP e IVA, l’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione Modello Unico 2006 presentata dalla società ricorrente per il periodo di imposta 2005, contestando l’omessa contabilizzazione di plusvalenze, l’indeducibilità di componenti negativi di reddito e la indetraibilità dell’Iva su omaggi aziendali.
2. Avverso tale avviso la CAPUA 1880 S.r.l. presentava ricorso e la Commissione tributaria Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria (CTR), con sentenza n. 223/5/2018, depositata il 21/2/2018, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’atto impositivo.
3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
5. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
4. Con successiva istanza, la contribuente depositava istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, nonchè copia del pagamento della prima rata dell’importo dovuto e, in ragione di ciò chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, cit..
5. Con successiva nota l’Agenzia delle entrate dava atto che la contribuente aveva versato le somme dovute per il perfezionamento della lite.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.
2. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021