Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18470 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 02/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5242/2012 R.G. proposto da:

C.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Marra,

con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Folchitto, in Roma, Via

Monte Parioli n. 28, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 135/24/11, depositata il 13 settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 maggio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Del Core Sergio, che ha concluso per la declaratoria di

estinzione del giudizio;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli che si riporta al controricorso e si

rimette sulla declaratoria di estinzione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Varese accoglieva l’impugnazione proposta da C.C. avverso l’avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato i maggiori redditi derivante da due vendite immobiliari in (OMISSIS). La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della decisione, riteneva legittima la pretesa erariale.

C.C. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha rinunziato al ricorso.

Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, con spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte stessa.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.700,00, oltre accessori di legge e oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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