Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18470 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25119/2013 proposto da:

ENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo

studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente-

contro

COMUNE DI PREGNANA MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 31, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO DE DOMINICIS, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FUSO per delega dell’Avvocato

SALVINI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE DOMINICIS che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di Pregnana Milanese ha notificato alla parte contribuente ENI s.p.a. avviso di accertamento del 9 dicembre 2010 con cui ha richiesto il pagamento della somma di Euro 50.074 a titolo di maggiore imposta ICI, interessi e sanzioni per l’anno 2005 in relazione all’area edificabile di mq. 37.000 con destinazione d’uso D/1, graffata in catasto terreni a fondo della superficie complessiva di mq. 121.656 a destinazione D/7 su cui insiste opificio industriale.

Avverso l’atto l’ENI s.p.a. ha proposto ricorso alla commissione tributaria provinciale di Milano affermando la congruità del versamento ICI, operato in relazione all’intera unità immobiliare, comprensiva di opificio ed area da ritenersi pertinenziale.

La sentenza di rigetto del ricorso, appellata dalla parte contribuente, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, che ha dichiarato non avere l’ENI spa prodotto in entrambi i gradi di merito prova del sussistere del vincolo pertinenziale sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, rispetto al quale il comune resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo e il secondo motivo di ricorso, rispettivamente redatti in relazione alle formulazioni dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, antecedente e susseguente la novellazione recata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2102, la parte contribuente denuncia insufficiente motivazione, o comunque per tuziorismo difensivo omesso esame, circa fatto decisivo e controverso, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’intervenuto accatastamento unitario dell’opificio e dell’area pertinenziale, con concorso della seconda alla determinazione della rendita catastale della prima, e dall’idoneità di tanto a provare quanto necessario ai fini della pertinenzialità dell’area escludente l’autonoma assoggettabilità a tassazione. Sostiene che, non essendo stato mai rettificato il classamento catastale congiunto, e prevedendo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), che la pertinenza sia parte integrante del fabbricato, andava fatta applicazione dell’art. 5, comma 2 del decreto secondo cui base imponibile dell’ICI era la rendita dell’intera unità immobiliare come censita, valevole sin che il Comune non segnalasse la non congruità e ottenesse una nuova classificazione L. n. 662 del 1996, ex art. 3, comma 58; ciò su cui – benchè oggetto di discussione in corso di causa – la sentenza impugnata non avrebbe offerto idonea motivazione.

2 – Con il terzo subordinato motivo di ricorso, la parte contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 5, comma 2 citt., nonchè dell’art. 817 c.c., sostanzialmente denunciando che – ove sufficiente la motivazione della sentenza impugnata – essa comunque si sia posta contro le suindicate disposizioni di legge, tenuto anche conto che la disposizione dell’art. 2, comma 1, in materia di unitaria tassazione ICI di fabbricato e pertinenza è norma speciale rispetto all’art. 2, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, che sancisce l’autonoma tassabilità delle aree fabbricabili.

3 – Rileva la corte che il primo e il secondo motivo sono formulati in via alternativa, con il primo deducendosi il vizio di motivazione quale previsto nel testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anteriore alla riforma recata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2102 e con il secondo deducendosi l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti, di cui alla medesima disposizione nel testo posteriore alla riforma. Com’è noto, all’epoca di deposito del ricorso, non potendosi dubitare che il procedimento in esame ricadesse astrattamente sotto l’impero della riforma, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata dopo il giorno 11 settembre 2012 (cfr. del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, come conv. in L. cit.), si dubitava (tanto che la questione veniva rimessa alle sezioni unite di questa corte) circa il portato della disposizione dell’art. 54, comma 3-bis, del D.L. cit., che stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo” – relative al procedimento di appello e di cassazione, pur non menzionato nella rubrica dell’articolo – “non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”. In particolare, ci si domandava se le disposizioni sul ricorso per cassazione, circa – come detto – il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oltre che i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c.), fossero applicabili anche al ricorso avverso le sentenze delle commissioni tributarie, in relazione al se la nozione di “processo tributario” ricomprendesse o meno anche il giudizio in cassazione avverso sentenze rese da dette commissioni. La questione (su cui v. ad es. sez. 6-5 n. 23273 del 2013) è stata risolta dalla pronuncia delle sezioni unite di questa corte n. 8053 del 2014 che, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità, ha concluso che l’eccettuazione dell’applicabilità delle nuove norme processuali si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.

Anche al giudizio di legittimità in materia tributaria, dunque, si applica “ratione temporis” il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con la conseguenza che il primo motivo – formulato per la diversa ipotesi ricostruttiva – è inammissibile. E’ invece ammissibile il secondo motivo, basato sul nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; lo stesso però è infondato. Invero, pur ipotizzando che possa reputarsi quale fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, quello indicato testualmente in ricorso (p. 14) nell'”intervenuto accatastamento unitario dell’opificio e dell’area” pertinenziale e nell'”idoneità di tale allegazione” a provare quanto necessario ai fini della pertinenzialità dell’area escludente l'”autonoma assoggettabilità a tassazione” (posto che l’elemento il cui esame si ritiene omesso, come chiarito dalla sentenza delle sezioni unite cit., deve identificarsi in un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, mentre nel caso di specie l’identificazione del “fatto” non è scevra da elementi valutativi e giuridici), risulta evidente dal testo della sentenza impugnata che, nell’omettere ogni riferimento alla valenza dell’accatastamento ai fini dell’accertamento del vincolo di pertinenzialità, escluso all’esito del giudizio, i giudici di merito abbiano fondato il giudizio sul profilo oggettivo e su quello soggettivo del vincolo stesso (rilevanti ex art. 817 c.c.), ciò che, come si dirà, appare conforme al diritto, essendo invece non necessitata la considerazione della valenza delle evidenze catastali, le quali – come pure si dirà – possono essere, al massimo, confermative di un giudizio fondato sui predetti parametri, in assenza dei quali la valutazione del dato di catasto non è dirimente. Ne deriva, dunque, che il “fatto” dedotto dell’accatastamento unitario, ove tale qualificabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei termini indicati dalla ricorrente, non riveste il carattere della decisività pure imposto dalla stessa norma, con la conseguente infondatezza della censura.

4. – Il terzo motivo – con cui in sostanza si denuncia il contrasto tra la sentenza impugnata e il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 5, comma 2, nonchè l’art. 817 c.c. – è infondato. Attraverso tale doglianza la parte ricorrente sostiene che la disposizione dell’art. 5, comma 2, che regola l’unitaria tassazione ai fini ICI di fabbricato e pertinenza, avrebbe dovuto essere direttamente applicata al caso di specie, derivando la pertinenzialità dal fatto che in catasto l’area fabbricabile è aggraffata alle particelle fondiarie su cui insiste l’opificio, posto anche che l’art. 2, comma 1, lett. a) in tema di fabbricato con pertinenza, anche edificabile, è norma speciale rispetto all’art. 2, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, che sancisce l’autonoma tassabilità delle aree fabbricabili.

5. – In argomento questa corte ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr. tra le altre sez. 5, nn. 19375 del 2003, 17035 del 2004, 19161 del 2004, 6501 del 2005, sino ad es. alle recenti sez. 5 n. 26077 del 2015 e sez. 6 – 5, n. 1390 del 2016), rilevando che:

– il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, pone quale presupposto applicativo dell’ICI il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati…”;

– nel successivo art. 2 il legislatore tributario ha fornito le rispettive nozioni, prevedendo al comma 1, lett. a), che “per fabbricato s’intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato la parte occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza…”; alla lett. b) del medesimo comma, che “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione…”, estendendone la nozione a tutte quelle che hanno, in fatto ed in diritto, detta vocazione edificatoria; infine nella lett. c), ha definito cosa debba intendersi per terreni agricoli;

– si tratta quindi di tre tipologie di immobili diverse, aventi ciascuna propria rilevanza ai fini fiscali, ma, soprattutto, distinte ed autonome fra di loro;

– ne discende che il criterio di tassazione di un immobile dipende dal suo inquadramento in una delle tre categorie considerate, con la conseguenza che l’individuazione dell’una preclude la configurabilità delle altre;

– avuto riguardo alle porzioni immobiliari asservite ad immobile principale, il relativo trattamento fiscale, sancito nel paradigma della lett. a), ed avente (come, rettamente in via astratta, deduce parte ricorrente) natura speciale, rende irrilevante il regime di edificabilità, che lo strumento urbanistico nondimeno può loro attribuire;

– la nozione di “pertinenza”, in quanto non fornita dalla legge tributaria, resta quella di cui alla nozione generale contenuta nell’art. 817 c.c., cui il decreto ICI rinvia “sic et simpliciter”, recependone anche il regime sostanziale, per cui l’area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del fabbricato, bene principale;

– pertanto, quando nella medesima porzione immobiliare coesistono accessorietà ed edificabilità, l’effetto attrattivo che discende dal vincolo d’asservimento, rende irrilevante l’altra destinazione, siccome essa è strumentale a fini estranei al rapporto con la cosa principale.

6. – Nell’affermare quanto innanzi, cui la parte ricorrente in sostanza si riporta, questa corte ha però avuto anche modo di precisare (v. ad es. sez. 5, n. 6501 del 2005 cit.) che il regime in esame trova applicazione “solo se la natura pertinenziale resta convalidata mediante la verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dalla norma ordinaria” dell’art. 817 c.c. e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra (criterio oggettivo) e sulla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà “durevole” (criterio soggettivo). Si tratta di un criterio, dunque, “fattuale” (cfr. ad es. sez. 5, n. 19161 del 2004) ciò che impone una “indagine” che “comporta un apprezzamento dei dati probatori acquisiti”, per cui “deve essere condotta in sede di merito” (v. ad es. sez. 5, n. 6501 del 2005 cit.) accertando “un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum””. “Attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale… grava sul contribuente (quando… ne derivi una tassazione attenuata)” e “deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico”; “se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze…, non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite. La “simulazione” di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell’art. 817 c.c., al fine di ottenere un risparmio fiscale, va dunque inquadrata nella più ampia categoria dell’abuso di diritto” (così ad es. sez. 5, n. 25127 del 2009). Si è così sottolineato (cfr. sez. 5, n. 22128 del 2010; ma già n. 5320 del 1994) che l’accertamento dell’esistenza del vincolo pertinenziale, ovverossia del fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o a ornamento) del fabbricato medesimo, postula anche quello dell’esistenza dell’ulteriore requisito della non suscettibilità del bene costituente pertinenza di diversa destinazione senza radicale trasformazione: altrimenti opinandosi, si è chiarito, sarebbe agevole per il proprietario di un immobile godere dell’esenzione attraverso una destinazione pertinenziale rispetto ad un fabbricato pur se detta destinazione possa facilmente cessare senza, una radicale trasformazione dell’immobile stesso.

Questa corte ha fornito anche una serie di corollari ai fini dell’accertamento di merito, indicando ad es. che debba guardarsi anzitutto al se lo stesso contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione ICI l’esistenza della pertinenza, a riprova della serietà dell’elemento soggettivo ex art. 817 c.c., con la conseguenza che al contribuente che non abbia dichiarato l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale venga assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (così sez. 6-5, n. 13017 del 2012). Ulteriore corollario è costituito dalla normale irrilevanza delle risultanze catastali, specie se di segno sfavorevole al contribuente: così la circostanza che in catasto l’immobile pertinenziale sia frazionato rispetto a quello principale, dato questo esclusivamente formale, non osta a che possa essere dimostrata la pertinenzialità ai sensi dell’art. 817 c.c., mediante i requisiti oggettivo e soggettivo predetti (così sez. 5 nn. 19375 del 2003, 19161 del 2004 e 26077 del 2015); peraltro, una volta verificata l’esistenza della dichiarazione e dei requisiti ex art. 817 c.c., “le risultanze catastali” – secondo la maggior parte delle decisioni – possono meramente “ratifica(re) tale rapporto d’asservimento”, senza però – ciò che invece sostiene la parte ricorrente – essere idonei ad autonomamente provarlo (v. ad es. sez. 5, n. 6501 del 2005 cit. e, specificamente, n. 22128 del 2010 che ritiene rilevanti i dati catastali se “rafforzativi” dell'”asservimento”).

7. – Ciò posto, deve affermarsi che la decisione impugnata – che ha statuito non avere l’ENI s.p.a. prodotto in entrambi i gradi di merito prova del sussistere del vincolo pertinenziale sotto il profilo oggettivo e soggettivo di cui all’art. 817 c.c. – si è posta, diversamente da quanto dall’ENI s.p.a. medesima sostenuto, in linea con la disciplina di diritto come sopra ricostruita, restando del tutto priva di rilievo, in mancanza della prova della volontà di durevole destinazione e dell’obiettiva subordinazione di una “res” all’altra, la circostanza della mancata esplicita considerazione dell’esistenza di aggraffatura catastale, che avrebbe potuto rafforzare un accertamento positivo di pertinenzialità, ma non surrogarne gli elementi costitutivi mancanti; ciò che consente di prescindere da quanto dedotto in controricorso dal comune di Pregnana Milanese, che dichiara di aver eccepito nei gradi di merito altresì la mancata denuncia della pertinenzialità nella dichiarazione ICI, ciò che di per sè – come detto – avrebbe impedito la valida deduzione del vincolo. E’ appena il caso di rilevare, infine, che – nel quadro dell’irrilevanza (o, meglio, della limitata rilevanza) delle evidenze catastali ai fini della prova dell’esistenza o meno della pertinenzialità – ben può il comune procedere a contestare la debenza ICI senza aver dovuto prima necessariamente allineare le risultanze catastali a quelle comunali (ciò che avviene non solo nel quadro della disciplina per l’ottenimento di nuova classificazione L. n. 662 del 1996, ex art. 3, comma 58, segnalata da parte ricorrente, ma nel più ampio contesto della collaborazione tra enti locali e agenzia delle entrate, ad es., per il catasto urbano, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 340).

8. In definitiva, rigettandosi il ricorso, le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro tremilacinquecento per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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