Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18470 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18470 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso 22804-2016 proposto da:
CANENSI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
RIZZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente cenLe

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E.
2018
1949

97103880585,

in

persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso
lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/07/2018

avverso il provvedimento n. 1472/2016 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2016, R. G. N.

5950/2013.

n. r.g. 22804/2016

RILEVATO CHE

La Corte distrettuale, dopo aver enunciato i fatti oggetto di contestazione
(consistiti nell’aver dolosamente presentato in cinque occasioni e in un
ristretto arco temporale, documentazione attestante il consumo di pasti
presso due esercizi commerciali, senza che ciò fosse effettivamente
avvenuto onde conseguire un rimborso non spettante), ha rimarcato come
tali fatti – neanche specificamente contestati dal lavoratore – avessero
rinvenuto positivo riscontro alla stregua dei dati istruttori acquisiti al
giudizio.
Ha quindi, in conclusione, ritenuto la sanzione inflitta, proporzionata alle
mancanze commesse, perchè più volte reiterate in un ristretto ambito
temporale; perché colorate da un elemento intenzionale intenso, che
postulava la collaborazione dei titolari degli esercizi commerciali i quali
avevano rilasciato scontrini fiscali fasulli; perché poste in essere da un
soggetto preposto al vertice dell’ufficio postale, come tale investito della
funzione di assicurare il corretto adempimento delle prestazioni rese dai
dipendenti coordinati e diretti.
Avverso tale decisione Sergio Canensi interpone ricorso per cassazione
affidato a cinque motivi.
Resiste la società intimata con controricorso successivamente illustrato da
memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia omessa motivazione su di un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art.360 comma primo n.5 c.p.c..
Si critica la sentenza impugnata per avere argomentato con motivazione
meramente apparente, in ordine alla proporzionalità delle mancanze
ascritte rispetto alla sanzione irrogata, pervenendo alla reiezione delle
domande attoree sulla base delle sole emergenze processuali di tipo
documentale, senza ammettere le prove testimoniali richieste.
2. Il secondo e il terzo motivo prospettano, rispettivamente, violazione e
falsa applicazione dell’art.53 c.4 del c.c.n.l. di settore, degli artt.1362 e ss.
i

La Corte d’Appello di Roma in riforma della pronuncia di primo grado,
rigettava la domanda proposta da Sergio Canensi nei confronti della s.p.a.
Poste Italiane, intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del
licenziamento disciplinare intimatogli in data 30/1/2012 con gli effetti
reintegratori e risarcitori sanciti dall’art.18 1.300/70.

n. r.g. 22804/2016

Ci si duole che la Corte di merito non abbia applicato alla fattispecie la
disposizione contrattuale di settore in questione, avendone poi, violato la
ratio, ispirata all’esigenza di privilegiare la sanzione di tipo conservativo
rispetto a quella di tipo espulsivo, e di disporla solo all’esito della
ponderata valutazione di una serie di elementi quali il grado di
intenzionalità, l’eventuale concorso di altri dipendenti, il comportamento
complessivo del dipendente con particolare riguardo al biennio
precedente.
3. La quarta censura ha ad oggetto la retta interpretazione dell’art.54 c.4
lett. D. del c.c.n.l. di settore, di cui viene denunciata violazione e falsa
applicazione, in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c., Si deduce
che la condotta contestata dalla società, avrebbe potuto al più meritare
l’applicazione di una sanzione di tipo conservativo quale quella prevista
dalla disposizione contrattuale collettiva.
4. Con l’ultimo motivo, il ricorrente critica la sentenza impugnata per la
non corretta applicazione del principio di proporzionalità fra violazioni
contestate e sanzione applicata, in violazione dei dettami di cui agli artt.
2106 e 2119 c.c. nonché degli artt.53 e 54 c.c.n.l.. di settore.
5. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la
soluzione della medesima questione attinente al giudizio di proporzionalità
della sanzione irrogata, vanno disattesi.
In via di premessa è d’uopo rammentare che la giusta causa di
licenziamento, quale fatto “che non consenta là prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo di un
adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare – configura con una
disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di
limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere
specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori
esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa
disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro
normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi
deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre
l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio,
degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue
specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di
licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al
2

c.c. in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c., nonchè omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360 comma primo n.5
c.p.c..

n. r.g. 22804/2016

Il giudice di merito investito della domanda con cui si chieda
l’invalidazione d’un licenziamento disciplinare, accertatane in primo luogo
la sussistenza in punto di fatto, deve verificare che l’infrazione contestata
sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del
giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo di tale
delibazione, deve poi apprezzare in concreto (e non semplicemente in
astratto) la gravità dell’addebito, essendo pur sempre necessario che esso
rivesta il carattere di grave negazione dell’elemento essenziale della
fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a lederla
irrimediabilmente, con riferimento alla futura correttezza
nell’adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto
sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto all’adempimento
dei suoi obblighi (cfr.Cass. 29/3/2017 n.8136).
6. E’ quanto ha fatto la Corte distrettuale che ha proceduto ad una
minuziosa ricognizione della fattispecie delibata, escludendo che potesse
sussistere alcun “ragionevole dubbio” in ordine alla circostanze che nei
giorni 13, 18, 21, 27 ottobre ed 8 novembre 2011, il ricorrente non avesse
consumato alcun pasto presso i locali indicati nei moduli consuntivi delle
trasferte. Gli approdi ai quali era pervenuta la Corte di merito si fondavano
compiutamente sulle analitiche relazioni stilate da alcuni ispettori (dalle
quali era evincibile, fra l’altro, l’incompatibilità fra gli orari di emissione
degli scontrini fiscali, quelli di apertura dei locali ed naturalmente, la
presenza in loco del dipendente), che non erano state oggetto di alcuna
contestazione da parte del Canensi, il quale ne aveva, invece,
esplicitamente ammessa la veridicità sia in sede di audizione con
l’assistenza del rappresentante sindacale, sia nel corso dell’interrogatorio
libero reso in sede cautelare.

I giudici del gravame hanno, quindi, compiutamente modulato il proprio
iter motivazionale alla stregua dei dati istruttori di natura documentale
acquisiti, e delle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore, elementi questi
ritenuti sufficienti a definire la condotta assunta dal Canensi oggetto di
addebito; gli approdi ai quali è pervenuta la Corte, sono pertanto
insuscettibili di essere scalfiti dalle formulate censure, con riferimento
3

giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la
contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente
contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di
incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento,
esistenti nella realtà sociale (vedi Cass. 2/3/2011 n.5095, cui adde Cass.
26/4/2012 n.6498).

n. r.g. 22804/2016

anche alle doglianze riferite (con il primo motivo) alla mancata
ammissione delle prove testimoniali articolate.

356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano
giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (vedi Cass.
8/2/2012 n.1754) ed in ogni caso, la superfluità dei mezzi non ammessi
può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute
nella sentenza (vedi Cass. cit.n. n.14611/2005), così come verificatosi
nella specie.
7. La Corte ha, poi, proceduto nello scrutinio dell’art.54 c.c.n.l. di settore,
escludendo che la disposizione individuasse fra le condotte passibili di
sanzioni conservative, quella posta in essere dal ricorrente, sì da
precludere l’applicabilità della sanzione espulsiva.
Ha, quindi, ricordato che la giusta causa di licenziamento è nozione legale
ed il giudice non è vincolato alle previsioni contrattuali collettive,
rimarcando l’idoneità della condotta ascritta al dipendente, a ledere il
vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, perché suscettibile – per
l’obiettiva gravità, rivelatrice di assoluta mancanza di correttezza e
sensibilità per i doveri fondamentali coessenziali al peculiare ruolo rivestito
nell’assetto organizzativo aziendale – di porre in dubbio il futuro corretto
adempimento della prestazione.
L’iter motivazionale che innerva l’impugnata sentenza, conforme a diritto
perché coerente con i dicta di questa Corte sul tema delibato, non incorre
in alcun difetto di sussunzione nelle categorie valoriali esistenti nella realtà
sociale, e si palesa assolutamente congruo, investendo pienamente la
quaestio facti, rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta entro il
confine segnato dal novellato art.360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come
rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 7 aprile
2014.
8. Discende dalle superiori argomentazioni che il ricorso non è fondato, e
va, pertanto, respinto.
Il governo delle spese del presente giudizio di legittimità, segue il principio
della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
4

Va infatti rimarcato che, secondo i principi affermati da questa Corte, il
mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale
di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere
una prova testimoniale, non può essere sindacato in sede di legittimità al
pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art.

n. r.g. 22804/2016

Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art.1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1
quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 15 maggio 2018.

P.Q.M.

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