Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18470 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26876-2008 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA, (ex Gest Line Spa), Direzione e coordinamento di

Equitalia Polis Spa ed appartenente al Gruppo Equitalia Polis spa –

Agente della Riscossione per le Province di Bologna, Benevento,

Caserta, Genova, Napoli, Padova, Rovigo e Venezia, in persona del

Procuratore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONELLI, 50, presso lo studio dell’avvocato SODANO MARIA LAURA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MUROLO LANDI OSCAR, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

P.R., D.G., A.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 440/2008 del GIUDICE DI PACE di ISCHIA

dell’11/02/08, depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dr. DOMENICO IANNELLI.

 

Fatto

PREMESSO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 (tale qualificata anche dal giudice di merito), dunque appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’art. 23, u.c., Legge cit.. Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa è condivisa dal Collegio;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate in Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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