Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18470 del 01/09/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18470 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 5192-2013 proposto da:
COMUNE DI MONTEVECCHIA 00915910137 in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.
BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato MEREU PAOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO CORBETTA, giusta
Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 9.10.2012 e giusta procura
a margine del ricorso;

– „ricorrente Contro
DAVOLI KARIN DVLIKRN74L69F2051, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTASIO 67, presso lo studio dell’avvocato

Li gg5

Data pubblicazione: 01/09/2014

CONSIGLIO SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RIGAMONTI MARCO, giusta procura speciale in calce
al controricorso;

– controficatrente –

15.5.2012, depositata il 16/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott FELICE MANNA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Ivana Abenavoli (per delega
avv. Sergio Consiglio) che si riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 05192 sez. M2 – ud. 20-05-2014
-2-

t

avverso la sentenza n. 473/2012 del TRIBUNALE di LECCO del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 473 del 16.8.2012 il Tribunale di Lecco, in funzione di
giudice d’appello e in riforma della sentenza di primo grado emessa dal
giudice di pace dello stesso centro, accoglieva l’opposizione proposta da

comune di Montevecchia, in relazione all’infrazione agli artt. 41, comma 11 e
146, comma 3 codice della strada, per aver proseguito la marcia del veicolo
nonostante il segnale semaforico proiettasse la luce rossa. A sostegno della
decisione, la circostanza che, sebbene per pochi centesimi di secondo, la luce
gialla del semaforo (come era risultato dai fotogrammi prodotti) aveva avuto
una durata inferiore a quattro secondi, durata ritenuta generalmente da
adottare su strade urbane in base alla nota del Ministero dei trasporti n. 67906
del 16.7.2007.
Per la cassazione di tale sentenza il comune di Montevecchia propone
ricorso, affidato a otto motivi, illustrati poi da memoria.
Resiste con controricorso Karin Davoli.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione

dell’art. 342 c.p.e., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., perché l’appello
sarebbe stato basato solo sulla mera diversità della sentenza di Primo grado
rispetto a quanto deciso in precedenti similari.
2.- Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
41, comma 11, e 146, comma 3 C.d.S., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,
in quanto, avendo la stessa appellante ammesso di aver oltrepassato la linea

3

Karin Davoli contro il verbale di accertamento della polizia municipale del

d’arresto quando la luce rossa del semaforo era scattata da 190 millesimi di
secondo, è irrilevante la durata della proiezione della luce gialla del semaforo.
3. – Il terzo mezzo espone la violazione e falsa applicazione dell’art. 113
c.p.c., per aver il Tribunale posto a base della decisione non una norma

costituisce, come ammesso dallo stesso giudice di secondo grado, una fonte di
diritto.
4. – Il quarto motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione
al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Pur applicando la predetta risoluzione ministeriale,
il giudice di secondo grado non ha considerato che in questa si ritiene in ogni
caso minima inderogabile una durata della luce gialla di tre secondi, che è
appunto la durata calcolata per la velocità massima di 50 kmh.
5. – Anche il quinto motivo allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione
al n_ 5 dell’art. 360 c.p.c., ma sotto altro aspetto. Si sostiene, infatti, che dai
fotogrammi prodotti si evincerebbe che dal momento dell’accensione della
luce gialla a quello in cui l’auto ha oltrepassato la linea d’arresto sarebbero
decorsi 4 secondi e 206 millesimi, il che vizia l’adeguatezza del giudizio di
fatto operato dal giudice di merito.
6. – Di contenuto sostanzialmente ripetitivo il sesto mezzo, anch’esso
rubricato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e avente riguardo alla medesima
questione di fatto.

4

giuridica ma una nota ministeriale, ossia la n. 67906 del 16.7.2007, che non

7. – Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 141, comma 3 C.d.S.,
che impone di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni, nonna che
il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione.
8. – Con l’ottavo motivo, infine, è dedotta la violazione e falsa applicazione

giudizio sono state liquidate in misura superiore al valore della causa, pari a €
138,00.
9. – Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la
propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di
valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei
fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello
rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne
consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione
dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità
dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel
loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. nn.
86/12 e 9734/04).
Nella specie, il motivo non trascrive il contenuto dell’atto d’appello, ma si
limita sintetizzarne il senso e i limiti, assumendo che esso si sarebbe limitato a
riscontrare l’esistenza di difformi decisioni sulla stessa materia da parte del
giudice di pace.
10. – Il secondo motivo è fondato.
Questa Corte -ha già avuto modo di osservare (sentenza n. 14519/12, non
massimata), in relazione ai tempi di permanenza dell’illuminazione
5

dell’ari 91 c.p.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., perché le spese di

semaforica gialla, che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei
luoghi e che una durata di quattro secondi dell’esposizione della luce gialla
non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei
Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non

attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può
mai essere inferiore a tre secondi.
A tale indirizzo la Corte ritiene di dare continuità, in considerazione del
fatto che tre secondi costituiscono, in base allo studio prenormativo del
C.N.R. pubblicato il 10.9.2001, richiamato dalla citata risoluzione
ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non
superiore ai 50 lanh. Con la conseguenza che una durata superiore deve
senz’altro ritenersi congrua.
11. – L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento delle
restanti censure, tutte variamente articolate sul medesimo tema, ovvero
(quanto all’ottavo mezzo) sulle spese di giudizio.
12. – Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al
Tribunale di Lecco, in persona di un diverso giudicante, che nel decidere il
merito si atterrà al su esteso principio di diritto, provvedendo, altresì, sulle
spese del presente giudizio di cassazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto ,i1 primo ed
assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di
Lecco, in persona di un diverso giudicante, che provvederà anche sulle spese
di cassazione.
6

indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile —

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20.5.2014.

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