Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18470 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18470 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO ANTONINO residente a Napoli,
rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
controricorso, dall’Avv. Sergio Caianello,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico, 107,
presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini,
CONTRORI CORRENTE

Data pubblicazione: 01/08/2013

la sentenza n.324/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 34, in data
11.10.2010, depositata il 18 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott.ssa Antonietta Carestia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.28340/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.324/34/2010 in data 11.10.2010,
depositata il 18 ottobre 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 34, ha
respinto l’appello dallo stesso proposto avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, la quale aveva riconosciuto la fondatezza del
ricorso del signor Procida Mirabelli Di Lauro Antonino,
avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia del
Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva
provveduto

a

variare

il

classamento

di

unità

immobiliare di pertinenza del contribuente.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2) L’intimato controricorrente, ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione.
2

Consiglio del 27 Giugno 2013, dal Relatore Dott.

3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,

classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica 1 ° dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma 1 ° , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
3

di procedere alla riclassificazione di immobili il cui

4)

I giudici di appello hanno ritenuto che le

argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, fossero adeguate, sul
piano motivazionale, a sorreggere il mutato classamento
altresì,

la

legittimità

e

fondatezza

del

procedimento e del classamento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un
orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine a
controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura di
classamento degli immobili.
In particolare,

in tema di riclassificazione di

immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
4

ed,

deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza

contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
6) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto del ricorso, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che, giusta nota 20.05.2013 dell’Avvocatura
Generale dello Stato, in atti, la ricorrente Agenzia ha
dichiarato di rinunciare al ricorso;
Considerato che costituisce consolidato orientamento
giurisprudenziale quello secondo cui “Ove la parte che
ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla
manifestazione

di

detta

volonta’

abdicativa

segue sempre la declaratoria di estinzione, anche
qualora

sussista

una causa di inammissibilita’
5

dei presupposti del riclassamento da parte del

dell’impugnazione”

(Cass.

SS.UU.

n.3129/2005,

n.

23737/2004, n. 2492/2003);
Considerato che, nel caso, non essendo ravvisabile
interesse alla coltivazione del ricorso, va dichiarata

del contendere;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio di
legittimità, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi
del principio applicato dai Giudici di merito e del
successivo comportamento dell’Agenzia Entrate, vanno
compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 27 Giugno 2013.

l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia

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