Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1847 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1847 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 8875-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3133

TAFFI SERGIO;
– intimato –

sul ricorso 14028-2007 proposto da:
TAFFI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
L. BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 29/01/2014

FRANCESCO,

ESPOSITO

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato SAVI GIANCARLO con procura notarile del
Not. Dr. MASSIMO BALDASSARRI in MAIOLATI SPONTINI
(AN) rep. n. 17730 del 23/04/2007;
– con troricorrente e ricorrente incidentale

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2006 della COMM.TRIB.REG. di
ANCONA, depositata il 02/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato SAVI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del 3 ° motivo, assorbiti gli altri
del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.

subordinato –

Svolgimento del processo
La Commissione tributaria della regione Marche con sentenza 2.2.2006 n. 6 decidendo
sulla impugnazione proposta dall’Ufficio di Recanati della Agenzia delle Entrate
avverso la decisione di prime cure che aveva annullato l’avviso di rettifica della

omonima ditta individuale, dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto
tardivamente.

La Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza deducendo tre motivi ai quali ha
resistito il contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a
due motivi.

Motivi della decisione

La sentenza di appello, dopo aver descritto la vicenda processuale rilevando
che l’Ufficio aveva contestato con l’avviso di rettifica la omessa contabilizzazione
di ricavi per l’anno 1998, risultando i ricavi dichiarati inferiori ai costi della
materia prima, ed aveva quindi provveduto a rideterminare l’imponibile
applicando la percentuale di ricarico determinata in base al raffronto dei prezzi
indicati nelle fatture di acquisto e di vendita

che il primo Giudice aveva rigettato la eccezione di prescrizione del credito
tributario ed accolto la opposizione del contribuente ritenendo approssimativa la
ricostruzione del fatturato effettuata dal’Ufficio

– che l’Ufficio finanziario aveva interposto appello sostenendo che il calcolo della
percentuale di ricarico era aderente alla documentazione contabile della impresa,
insistendo nelle ragioni esposte nell’avviso di rettifiche
Il
RG n. 8875 + 14028/2007
ric. Ag.Entrate c/ Taffi Sergio

Cons
Stefano V vieri

dichiarazione IVA relativa all’anno 1988 emesso nei confronti di Taffi Sergio titolare di

- che il contribuente aveva eccepito la inammissibilità dell’appello perchè tardivo e
comunque infondato
motivava la decisione come di seguito trascritto : “Presa visione degli atti, il Collegio
dichiara inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio poichè prodotto oltre i termini
previsti per l’impugnazione a norma dell’art. 50 Dlgs 31.12.1992 n. 546”; seguiva

La Agenzia delle Entrate con i primi due motivi censura la sentenza per vizio logico di
motivazione ex art. 360co1 n. 5 c.p.c. deducendo: a) che la decisione difetta del tutto
dell’elemento di validità richiesto dall’art. 36co2 n. 4) Dlgs n. 546/1992, conseguendo
la nullità della sentenza (primo motivo); b) in alternativa al primo motivo, che la
decisione non da conto degli elementi di valutazione che hanno condotto il Giudice di
merito a ritenere tardiva la impugnazione della quale è omessa finanche la indicazione
della data di notifica (secondo motivo).
Con il terzo motivo impugna la sentenza di appello per violazione degli artt. 38 e 51
Dlgs n. 546/1992 , dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 1 della legge n. 742/1969, in relazione
al’art. 360co 1 n. 3 c.p.c. rilevando che la decisione di primo grado era stata pubblicata il
24.7.2001 e non era stata notificata, mentre l’atto di appello dell’Ufficio risultava
notificato il 5.10.2002, dovendo in conseguenza ritenersi errato l’accertamento compiuto
dal Giudice di merito avendo questi omesso di considerare che nel “termine lungo” di
impugnazione doveva essere computato anche il periodo di sospensione feriale dei
termini processuali che bene poteva essere computato anche due volte, come statuito da
precedenti di questa Corte.

Priva di pregio è la eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso proposto
dalla parte resistente in quanto fondata su una argomentazione paralogica diretta a
stravolgere l’effettivo oggetto della statuizione della decisione impugnata: la resistente
vorrebbe sostenere, infatti, che i motivi del ricorso per cassazione sono inconferenti
2
RG n. 8875 + 14028/2007
ric. Ag.Entrate c/ Taffi Sergio

Co est.
Stefano ivieri

quindi il dispositivo: “PQM …rigetta l’appello proposto dall’Ufficio… “.

rispetto alla “ratio decidendi” della sentenza di appello, dovendo questa essere
individuata, anzichè nella rilevata intempestività della impugnazione, nell’implicito
accertamento di merito della illegittimità della pretesa tributaria, avendo la CTR nel
dispositivo “rigettato” (anziché dichiarato inammissibile) l’appello. La tesi appare
meramente pretestuosa, in quanto volta ad attribuire al dispositivo della sentenza una
portata del tutto avulsa dalle premesse in fatto e diritto. Nella decisione impugnata

Giudice di appello che ha, invece, ritenuto “in limine” precluso lo stesso esame di merito
dei motivi di gravame in quanto la impugnazione era stata proposta tardivamente.
Il corretto esame dell’atto giurisdizionale, unitariamente considerato in quanto
comprensivo delle diverse partizioni espositive (“svolgimento del processo” e “motivi
della decisione”) che ne concorrono a formare il contenuto in un nesso indissolubile, da
condursi alla stregua del criterio di necessaria contestualizzazione del “dispositivo”
(idest della statuizione che applica la regula juris decidendo la questione esaminata) con la

“motivazione” (idest delle ragioni logico-giuridiche che supportano la decisione) che deve
presiedere alla interpretazione degli atti giurisdizionali ed in particolare delle sentenze,
consente di escludere senza incertezze che la pronuncia della CTR abbia investito, anche
solo implicitamente, il rapporto sostanziale controverso, essendosi limitati Giudici
territoriali a pronunciare esclusivamente in rito, come è dato rilevare dalla esplicita
esposizione in parte motiva dell’unica ragione che regge la decisione (tardività
dell’appello), irrilevante dovendo, pertanto, ritenersi la mera imprecisione della formula
terminativa del giudizio utilizzata nel dispositivo.

Tanto premesso i primi due motivi dedotti -alternativamente- dalla Agenzia fiscale
debbono dichiararsi inammissibili in quanto: 1- con il primo, la parte ricorrente indica
erroneamente nell’art. 360co1 n. 5 c.p.c il parametro normativo del sindacato di
legittimità richiesto alla Corte, quando invece intende far valere il vizio di nullità
processuale della sentenza per difetto assoluto della motivazione, che avrebbe dovuto
allora essere dedotto con riferimento al diverso mezzo di cui all’art. 360co1 n. 4 c.p.c.;
3
RG n. 8875 + 14028/2007
ric. Ag.Entrate c/ Taffi Sergio

Con est.
vieri
Stefan

difetta, infatti, qualsiasi accertamento sul rapporto tributario controverso da parte del

2- con il secondo, limita invece la esposizione delle ragioni a sostegno della censura alla
sola “pars destruens” -relativa alla insufficienza logica della sentenza di appello in
ordine al computo del termine decadenziale-, omettendo del tutto la “pars construens”
relativa alla indicazione del fatto decisivo, dimostrato in giudizio, che se fosse stato
correttamente rilevato e valutato dal Giudice di merito avrebbe determinato con certezza
una decisione diversa favorevole alla attuale parte ricorrente (la Agenzia si è limitata alla
condotto alla decisione).

Fondato è invece il terzo motivo di ricorso.

La Agenzia fiscale ha assolto al requisito di autosufficienza individuando la data
24.7.2001 di pubblicazione della sentenza della CTP di Macerata, non notificata, e la
data 5.10.2002 della notifica dell’atto di appello, rilevando che in applicazione del
combinato disposto degli artt. 51 comma 1, 38 comma 3 del Dlgs n. 546/1992 che rinvia
all’art. 327 c.p.c., il termine lungo di impugnazione veniva a scadere il 23.10.2002, e
dunque l’atto di appello doveva ritenersi tempestivo.

In tema di impugnazioni , il termine annuale di decadenza del gravame di cui all’art. 327
comma 1 c.p.c. -applicabile ratione temporis- va calcolato “ex nominatione dierum” ai
sensi dell’art. 155co2 c.p.c. (il “dies a quo” ed il “dies ad quem” -identificati per giorno e mesedel periodo di maturazione della decadenza, corrispondono per nome e numero attribuiti
rispettivamente a ciascun mese e giorno), dovendo aggiungersi i 46 giorni di sospensione dei

termini processuali durante il periodo feriale calcolati “ex numeratione dierum” ai sensi
del combinato disposto dell’art. 155co 1 c.p.c. con l’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n.
742 (ex pluribus : Corte cass. I sez. 24.3.1998 n. 3112; id. I sez. 7.7.2000 n. 9068; id. V sez.
11.8.2004 n. 15530)

4
RG n. 8875 + 14028/2007
ric. Ag.Entrate c/ Taffi Sergio

Co
t.
Stefano Nivieri

sola doglianza che la CTR non aveva osservato l’obbligo di delineare il percorso logico che aveva

Pertanto, in applicazione del criterio predetto, il termine annuale per la impugnazione
della sentenza di primo grado, depositata in data 24.7.2001, veniva a scadere il
24.10.2002 (decorrenza annuale : 24.7.2002, oltre gg. 46, di cui gg. 7 anteriori alla sospensione ex
lege n. 742/1969 e gg. 39 -decorrenti dal 16 settembre 2002 precisando che il “dies a quo
computatur in termini”- successivi alla sospensione predetta), non sussistendo dubbio alcuno

che laddove il “dies a quo” ovvero -come nella specie- il “dies ad quem” vengano a

settembre), il termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. inizia a decorrere ovvero viene
scadere soltanto una volta cessato il periodo di sospensione al giorno 15 settembre (cfr.
Corte cass. SU 7.11.1978 n. 5066; id. I sez. 15.5.1997 n. 4294; id. H sez. 8.1.2001 n. 200; id. SU
5.10.2009 nn. 21193 e 21197)

Il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto quanto al terzo motivo con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al medesimo
Giudice di appello affinché proceda all’esame delle ulteriori questioni pregiudiziali e di
merito prospettate dalle parti.

I motivi del ricorso incidentale condizionato debbono essere dichiarati entrambi
assorbiti non essendo configurabile il vizio di “omessa pronuncia” su questioni non
esaminate dal Giudice di merito avendo questi attinto la “ratio decidendi” da altre
questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del
ricorso principale, possono sempre essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr.
Corte cass. I sez. 18.10.2006 n. 22346; id. Il sez. 28.2.2007 n. 4787; id. I sez. 15.2.2008 n. 3796;
id. III sez. 26.4.2010 n. 9907).

In conclusione, accolto il ricorso principale (terzo motivo; inammissibili gli altri motivi),
dichiarati assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria della regione
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RG n. 8875 + 14028/2007
ric. Ag.Entrate c/ Taffi Sergio

Cons.
Stefano

vieri

cadere nel periodo “feriale” previsto dalla legge n. 742/1969 (tra il primo agosto ed il 15

rtSENTE
IVIATERL,„ i.U31i’

Marche nella medesima composizione che procederà all’esame delle ulteriori questioni
dedotte dalle parti, liquidando all’esito anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso principale, dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale, cassa la

nella medesima composizione che procederà all’esame delle ulteriori questioni dedotte
dalle parti, liquidando all’esito anche le spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 12.11 .2013

sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria della regione Marche

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