Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1847 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 28/01/2020), n.1847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24980-2018 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che con il ricorso in atti è stata impugnata l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente a mente del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato nei confronti del medesimo dal giudice di primo grado; che, rilevata la nullità della notificazione per essere stato il proposto ricorso notificato non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ma presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con decreto in data 28.3.2019 si è ordinata la rinnovazione della notificazione accordando per l’incombente il termine di giorni quaranta dalla comunicazione del provvedimento; che nel termine accordato il disposto incombente non ha avuto corso, risultando dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.9.2019 che non si è proceduto al deposito del relativo atto.

2. Considerato che “nel giudizio di legittimità, l’art. 371-bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso” (Cass., Sez. I, 2/04/2019, n. 9097); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile; che ricorrono le condizioni, ove il raddoppio del contributo sia dovuto, per l’applicazione del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

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