Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18469 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3261/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.V.R., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Augusto

Fantozzi, dall’Avv. Edoardo Belli Contarini e dall’Avv. Francesco

Giuliani, con domicilio eletto presso i quali, in Roma, Via Sicilia,

n. 66, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 619/40/08, depositata il 22 dicembre

2008;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Sergio Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del

terzo, quarto e quinto motivo, rigetto degli altri;

udito l’Avv. Paolo Gentili per l’Agenzia delle entrate che si riporta

al ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, in accoglimento dell’impugnazione di G.V.R., amministratore della Siap-Man Made Srl, annullava l’avviso di accertamento per l’anno 1998 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’omessa contabilizzazione di interessi attivi connessi ad una operazione di finanziamento, consistita nella messa a disposizione di materie prime da destinarsi al ciclo produttivo, ed irrogato le conseguenti sanzioni.

La Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latina respingeva l’appello dell’Ufficio.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con sei motivi, cui resiste il contribuente con controricorso, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,comma 2, nn. 2 e 3, e art. 61 per esser la sentenza totalmente omissiva dei requisiti formali e di contenuto ivi prescritti.

decisivo per il giudizio, identificato nell’esistenza di un’operazione di finanziamento e del momento di esigibilità dell’Iva e del conseguente obbligo di fatturazione.

1.3. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione sul medesimo fatto controverso e decisivo per il giudizio per non aver chiarito le ragioni dell’asserito travisamento dei fatti da parte dell’Ufficio e non aver considerato gli elementi forniti dall’Ufficio comprovanti l’esistenza di un contratto di finanziamento.

1.4. Con il quinto motivo reitera la censura di insufficiente motivazione con riguardo alla ritenuta illegittimità delle sanzioni per ritardata fatturazione.

1.5. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61 per aver motivato l’annullamento dell’atto irrogativo delle sanzioni nei confronti dell’amministratore delegato mediante richiamo ad altra sentenza, emessa nei confronti della società, omettendone il richiamo ai contenuti ed effettuarne un’autonoma valutazione.

2. Il primo, il secondo e il sesto motivo, il cui esame può essere effettuato congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei termini che seguono.

2.1. La sentenza impugnata, infatti, ancorchè abbia specificato, in termini certamente concisi, l’oggetto della controversia e lo svolgimento del processo, è del tutto carente ed omissiva quanto all’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante (in alcun modo evincibili dalla motivazione) alla statuizione di primo grado e alle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, limitandosi a motivare per relationem ad altra propria sentenza, emessa in controversia relativa al medesimo accertamento nei confronti della società anzichè dell’amministratore, affermando semplicemente “stante la dipendenza logica dell’attuale controversia da quella decisa da Codesta On.le Commissione con la citata sentenza n. 507/39/08, del tutto consequenziale a quest’ultima è da ritenersi l’esito del presente processo”.

L’ammissibilità della motivazione di una sentenza redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, ora espressamente consentita dall’art. 118 disp. att. c.p.c., è condizionata al fatto che tale rinvio sia “autosufficiente”, ossia che vengano riprodotti i contenuti mutuati, rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre è nulla ove la decisione si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza possibilità di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (v. Cass. n. 107 del 2015; Cass. n. 3340 del 2013).

2.2. Quanto alla mera riproduzione degli atti di parte, va rilevato che tale tecnica, di per sè, non comporta necessariamente la nullità della sentenza (v. Sez. U, n. 642 del 2015, Cass. n. 22562 del 2016) “non potendosi ritenere tale tecnica di redazione di per sè sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità, nè dei contenuti nè delle modalità espositive”, purchè, peraltro, le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, anche alla luce dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado (qui assenti) e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle.

Diversamente, infatti, è impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (v. Cass. n. 28113 del 2013; Cass. n. 13148 del 2014).

3. I motivi terzo, quarto e quinto – che possono essere delibati congiuntamente per unitarietà della censura, relativa alla medesima carenza motivazionale su diversi versanti – sono fondati. 3.1. La CTR, infatti, è pervenuta a formulare il proprio giudizio in ordine alla illegittimità della ripresa operata dall’ufficio in punto di ricavi omessi, rappresentati nella specie dalla mancata contabilizzazione di interessi attivi, nonchè in ordine alla illegittimità delle sanzioni irrogate a fronte dei riscontrati ritardi di fatturazione, senza procedere ad un’adeguata disamina degli elementi offerti in cognizione dall’Ufficio a conforto del proprio assunto, ma limitandosi unicamente a sentenziare, in maniera sommaria e frettolosa, “la contestazione trae origine da un disconoscimento della realtà risultante dalle registrazioni contabili e da un arbitrario travisamento dei fatti (cioè presunta tardiva fatturazione ovvero l’aver supposto una cessione anticipata dei beni rispetto alla data in cui gli stessi sono stati effettivamente trasferiti)”, atta a dimostrare anche un significativo fraintendimento della vicenda atteso che la contestazione riguardava una consegna avvenuta formalmente a titolo di conto lavorazione disconosciuta quale cessione in trasferimento, mentre ben più articolate erano state le deduzioni dell’Ufficio ricorrente, il quale aveva rilevato (con riproduzione tanto dell’avviso di accertamento quanto dell’atto di appello, in osservanza del principio di autosufficienza) oltre a quanto emergente dai pregressi rapporti correnti tra le due società – che testimoniavano di un crescente interessamento della Man Made per le precarie e “non equilibrate” sorti finanziarie di Siap, culminato nella sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato – anche quanto più specificatamente risultante dalle esperite attività istruttorie, ove si era dato atto, nel redigere il pvc, che: la Siap utilizzasse “in maniera autonoma” le materie prime ordinate da Man Made e fatte da questa consegnare presso un deposito gestito da Siap; la fatturazione delle stesse da parte di Man Made avvenisse solo dopo “l’estrazione dal magazzino” e per di più senza “alcun ricarico”; che Siap pagasse sempre “in ritardo” le fatture emesse dalla Man Made e che la Man Made pagasse a sua volta le fatture per le lavorazioni eseguite per suo conto “prima che Siap pagasse le materie prime”; che le fatture di Siap fossero emesse “lo stesso giorno di quelle afferenti alle materie prime e, non ultimo”, che, come risultava dai bilanci societari della stessa, Siap “non disponeva delle risorse necessarie per far fronte ai summenzionati acquisiti di materie prime” ed “aveva riportato delle consistenti perdite di esercizio”.

3.2. Tali circostanze, idonee a fornire consistenza all’assunto dell’Ufficio, sono rimaste integralmente omesse dalla CTR, così venuta meno all’obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente, rida giustificarne la cassazione per un nuovo esame.

4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

PQM

 

La Corte, in accoglimento del ricorso cassa la sentenza e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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