Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18469 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

K.M., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Duilio Balocco, per

mandato allegato al ricorso, (p.e.c. baloccoduilio.pec.giuffre.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 374/2017 del Tribunale di Cagliari emesso il 7

novembre 2017 e depositato il 28 dicembre 2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. K.M., cittadino gambiano nato il (OMISSIS), ha proposto domanda di protezione internazionale rappresentando le gravi minacce ricevute dagli omicidi del padre a causa di una controversia sulla proprietà di un terreno. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale di Cagliari che non ha ritenuto credibili, e comunque non le ha ritenute rilevanti, le dichiarazioni del richiedente asilo.

2. Il sig. K. ha proposto ricorso avverso il diniego della Commissione lamentando la erronea valutazione circa la sua attendibilità e la mancata considerazione della situazione politica del Gambia e del clima di sistematica violazione dei diritti umani esistente nel paese circostanze che avrebbero dovuto portare al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Inoltre ha censurato la mancata concessione della protezione umanitaria dato che, qualora egli ritornasse in Gambia, sarebbe privo di assistenza, di opportunità lavorative e di qualsivoglia sostegno che gli possa permettere una vita dignitosa.

3. Il Tribunale di Cagliari ha pronunciato decreto di rigetto del ricorso ribadendo la non attendibilità delle dichiarazioni rese dal sig. K. perchè generiche e contraddittorie e il comportamento processuale non collaborativo del sig. K. che nonostante sia stato invitato a produrre un certificato di morte del padre o una qualsiasi documentazione circa i fatti denunciati ha omesso di farlo senza valide giustificazioni. Inoltre il Tribunale ha escluso che il K. possa subire trattamenti inumani o degradanti per mano di altri soggetti privati in caso di rimpatrio per una controversia proprietaria che sembra ormai superata. Va rilevato inoltre che nessuna allegazione ha fornito il ricorrente circa le ragioni per cui non ha chiesto protezione alle autorità del suo paese al fine di far valere i suoi diritti nei confronti dei soggetti da cui sarebbe stato minacciato. Quanto alla situazione del Gambia il Tribunale ne ha rilevato il radicale cambiamento dopo l’allontanamento del dittatore Jammeh. Sulla dedotta mancanza di prospettive lavorative e assistenziali in caso di rientro in patria il Tribunale ha richiamato il giudizio sulla inattendibilità del richiedente e la irrilevanza di per sè ai fini della protezione umanitaria.

4. Ricorre il sig. K. deducendo: a) illegittimità costituzionale sull’abolizione dell’appello in materia di protezione internazionale ad opera del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, n. 13 come riformato dal D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett. g), convertito in L. n. 46 del 2017; b) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, n. 8, per non aver il Tribunale acquisito le videoregistrazioni e i verbali di trascrizione o almeno individuato le ragioni della mancata trasmissione da parte della Commissione territoriale; c) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.c., comma 1, n. 3, in relazione al T.U. in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), art. 5, comma 6 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per aver negato la protezione umanitaria senza verificare i parametri della integrazione e della vulnerabilità del richiedente.

5. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Con il primo motivo di ricorso viene proposta la questione di legittimità già ritenuta infondata da questa Corte con la sentenza n. 17717/2018 e dalla costante giurisprudenza successiva.

7. Il secondo motivo è manifestamente infondato perchè in assenza della videoregistrazione il Tribunale ha provveduto a fissare udienza di comparizione delle parti e ha disposto ed effettuato l’audizione personale del ricorrente.

8. Il terzo motivo consiste in una sostanziale e inammissibile contestazione di merito della valutazione del Tribunale sulla non attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente e sulla insussistenza di una situazione di rischio o vulnerabilità in caso di rientro in patria per effetto della violenza privata di cui sarebbero portatori i suoi contendenti. Una situazione che, comunque, il Tribunale ha ritenuto non solo indimostrata ma anche incompiutamente allegata. Il motivo propone inoltre una riproposizione delle dichiarazioni, anche esse prive di riscontro e la cui genericità e irrilevanza è stata già rilevata dal Tribunale, circa la mancanza di tutele minime atte a garantire un livello di vita accettabile nel caso di rientro del ricorrente in Gambia nonchè sul grado di integrazione economica e sociale peraltro in una zona (il Sulcis Iglesiente) che lo stesso ricorrente riconosce essere afflitta da un alto grado di disoccupazione che colpisce da tempo i suoi abitanti.

9. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione. L’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA