Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18469 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 08/09/2011), n.18469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11517/2010 proposto da:

C.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 8 – int. 8, presso lo studio dell’avvocato

D’AMBROSIO ROMANA, rappresentato e difeso dall’avvocato VITALE

Vincenzo, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 376/08 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

10.3.09, depositato il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.L., con ricorso del 21 aprile 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Lecce depositato in data 4 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 8.000,00, a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 30.000,00 – per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 23 aprile 2008 – era fondata sui seguenti fatti: a) il C., asseritamente titolare del diritto al trasferimento di immobile oggetto di contratto preliminare di compravendita, aveva proposto la relativa domanda al Tribunale di Brindisi con citazione del 15 giugno 1982; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 29 giugno 1996; c) il giudizio di appello, promosso con citazione del 7 ottobre 1996, si era concluso con sentenza del 23 novembre 1998; d) il giudizio di legittimità, promosso con ricorso del 2 febbraio 1999, si era concluso con sentenza del 10 aprile 2001;

e) il giudizio di rinvio, promosso con citazione in riassunzione del 10 dicembre 2001, si era concluso con sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 12 novembre 2007;

che la Corte d’Appello di Lecce, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha ritenuto che il giudizio di primo grado ha ecceduto di quattro anni la durata ragionevole, comprendendo nel periodo di ragionevole durata sia un rinvio di un anno circa, sia un ulteriore lasso di tempo di circa cinque anni dovuto al ritardo nel deposito della relazione del consulente tecnico d’ufficio; b) ha ritenuto congrui i periodi occorsi per la definizione del giudizio di appello e del giudizio di legittimità definiti in poco più di due anni ciascuno;

c) ha ritenuto che il giudizio di rinvio ha ecceduto il termine di ragionevole durata per quattro anni circa; d) ha ritenuto che il processo presupposto ha ecceduto la ragionevole durata per circa otto anni, tenuto anche conto che la causa non era eccessivamente complessa, avendo richiesto un’istruzione probatoria comprensiva soltanto di una consulenza tecnica d’ufficio e duna prova testimoniale; e) ha liquidato l’indennizzo in Euro 8.000,00, sulla base di un indennizzo annuo pari ad Euro 1.000,00.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i tre motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la determinazione in otto anni della durata irragionevole del processo, senza tener conto nè del fatto che i numerosi rinvii ed il ritardo nel deposito della relazione del consulente tecnico d’ufficio non sono stati dai Giudici a quibus addebitati a comportamenti dilatori delle parti, nè del fatto che, come dagli stessi Giudici affermato, la causa non presentava particolari difficoltà d’indagine; b) la violazione dei criteri di determinazione della durata ragionevole dei processi nei vari gradi, individuati in tre anni, per il giudizio di primo grado, in due anni per il giudizio d’appello, in un anno per il giudizio di legittimità ed in un ulteriore anno per il giudizio di rinvio;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della eventuale ascrivibilità all’area della irragionevole durata del processo dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole discende non – come conseguenza automatica – dal fatto che sono stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ivi previsti, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dalla cit. L. n. 89 del 2001, art. 2, con la conseguenza che da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando invece gli altri rinvii addebitabili alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla pubblica amministrazione evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 11307 del 2010);

che, nella specie, la motivazione della Corte di Lecce al riguardo è estremamente carente, generica ed apodittica, nella misura in cui enumera una serie di rinvii – senza indicarne nè l’iniziativa, nè la causa, nè la durata – addebitandoli implicitamente tutti al comportamento del ricorrente;

che anche la censura sub b) è manifestamente fondata, perchè la durata ragionevole del processo nei vari gradi e fasi corrisponde a quella indicata dal ricorrente: tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio d’appello, un anno per il giudizio di legittimità ed un ulteriore anno per il giudizio di rinvio;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di 25 anni e cinque mesi (18 giugno 1982-12 novembre 2007), sicchè, detratti sette anni di ragionevole durata, residuano 18 anni e cinque mesi di durata irragionevole;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni ragionevole durata per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio d’appello, di un anno per il giudizio di legittimità e di un ulteriore anno per la fase di rinvio, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che pertanto, nella specie, sulla base di tali criteri, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato in Euro 17.650,00 per i diciotto anni e cinque mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi -, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Vincenzo Vitale, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento al ricorrente della somma di Euro 17.650,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Vincenzo Vitale, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Vitale, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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