Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18468 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

K.Y., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in calce al

ricorso, dall’avv. Raneli Angelo, che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

angelo.raneli.aigapalermo.legalmail.it e al fax n. 091/6112886;

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato (fax (OMISSIS) p.e.c.

(OMISSIS)) dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 1165/17 della Corte di appello di Palermo

emessa il 9.6.2017 e depositata il 19.6.2017 R.G. n. 509/17;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il sig. K.Y., cittadino gambiano nato il 24 settembre 1985, ha presentato domanda di protezione internazionale alla Commissione territoriale di Trapani che l’ha respinta con provvedimento del 4 settembre 2014. A sostegno della sua domanda il sig. K. ha esposto di svolgere quando abitava a Kerewan in Gambia attività professionale di insegnante e di esercitare anche l’attività di giornalista radiofonico nel corso della quale, sotto il regime del dittatore Jammeh aveva preso ripetutamente posizione contraria al governo denunciando crimini nei confronti dei minori uccisi per futili motivi o reclutati forzatamente per il lavoro da svolgere coattivamente nelle tenute del Presidente. Questa attività di denuncia gli aveva provocato delle ammonizioni e minacce da parte di personale della polizia e dei servizi (National Intelligence Agency) e, dato che egli aveva continuato a svolgere la sua opera di denuncia dai microfoni della radio per cui lavorava, stava per procurare il suo arresto se il preside della scuola presso la quale insegnava non lo avesse avvisato e messo in salvo dall’arrivo della polizia. Aveva pertanto deciso di lasciare il Gambia arrivando in Italia nell’ottobre 2013 e proponendo la domanda di protezione il 19 dicembre dello stesso anno.

2. Avverso la decisione di diniego della Commissione territoriale il sig. K. ha proposto ricorso al Tribunale di Palermo che, con ordinanza del 7/9 febbraio 2016, ha ritenuto non provate le circostanze addotte a sostegno della domanda mentre ha rilevato che la situazione in Gambia non era caratterizzata da violenza indiscriminata e generalizzata.

3. La Corte di appello di Palermo adita dal sig. K., pur riconoscendo piena attendibilità alla narrazione del richiedente asilo ha rilevato che, in seguito al mutamento politico radicale verificatosi nel Gambia a partire dal dicembre 2016, il rischio per il richiedente di subire persecuzione politica non è più attuale nè sussistono ragioni per concedere la protezione umanitaria dato che egli non ha invocato ulteriori gravi motivi che lo porrebbero in una situazione di vulnerabilità.

4. Ricorre per cassazione il sig. K.Y. articolando tre motivi di impugnazione illustrati con memoria difensiva.

5. Propone controricorso il Ministero dell’Interno.

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Rileva il ricorrente che la causa è stata trattenuta in decisione il 25 novembre 2016 quando ancora il cambiamento politico era tutt’altro che acquisito mentre la Corte di Appello, che ha deciso il 9 giugno 2017 depositando la sentenza il 19 giugno 2017ha fatto proprio riferimento in maniera decisiva a tale sopravvenuto mutamento politico nella sua motivazione senza che su tali circostanze nuove avesse provocato il contraddittorio delle parti.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha respinto in toto la domanda di protezione internazionale poichè ha ritenuto che il sig. K. non avesse addotto ulteriori motivi oltre a quelli attinenti alla persecuzione politica da parte del regime del dittatore Jammeh. Il ricorrente lamenta però che non si è valutata la reale portata del cambiamento politico che necessita tempi lunghi per consolidarsi nè si è valutata la particolare posizione soggettiva del ricorrente che ha un profilo pubblico con il quale ha preso posizione nettamente per la difesa dei diritti umani. Una situazione di vulnerabilità connessa al mancato rispetto dei diritti umani almeno per il periodo necessario a una definitiva transizione verso un regime democratico doveva essere valutata ai fini della concessione della protezione umanitaria.

8. Con il terzo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 9. Ritiene il ricorrente che ai fini di una corretta valutazione delle circostanze idonee a far ritenere cessate le condizioni necessarie per il riconoscimento dello status di rifugiato la Corte di appello avrebbe dovuto indagare sulle garanzie offerte concretamente dal Gambia dopo l’insediamento al potere del nuovo Presidente Adama Barrow.

Diritto

RITENUTO

Che:

9. Il ricorso è inammissibile. Secondo la argomentata motivazione della Corte di appello di Palermo il cambiamento politico avvenuto in Gambia con la fine del regime dittatoriale di Yahya Jammeh e l’impegno del nuovo governo presieduto da Adama Barrow per il rispetto dei diritti umani ha fatto cessare i presupposti per la concessione della protezione internazionale e anche la situazione di vulnerabilità connessa al coinvolgimento del richiedente asilo nella difesa dei diritti umani. Contro tale ricostruzione il ricorrente contesta per un verso, con il primo motivo di ricorso, che la Corte di appello potesse basarsi su una situazione successiva a quella in cui la causa era stata assunta in decisione ovvero la Corte avrebbe dovuto provocare il contraddittorio sul mutamento successivo delle circostanze rilevanti ai fini della concessione della protezione umanitaria.

10. Quanto a questo profilo del ricorso va al contrario ribadito che è al momento della decisione che la situazione del paese di provenienza deve essere valutata dal giudice di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 13172 del 28 maggio 2013secondo cui l’esame sulla sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive per ottenere una misura tipica od atipica di protezione internazionale deve essere fondato sull’accertamento della situazione attuale ed aggiornata, riferito al momento della decisione, consentendo il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 4, che la domanda di protezione internazionale possa essere motivata anche da avvenimenti verificatesi dopo la partenza del richiedente, con la conseguenza che l’esame di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 251 de; 2007 deve essere condotto alla luce della situazione attuale e che le informazioni da richiedersi al Ministero degli Esteri D.Lgs. n. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 2, devono essere aggiornate).

11. Nel caso in esame la Corte di appello ha verificato al momento della decisione il superamento della difficile fase di transizione politica verso la democrazia in Gambia che già era comunque in atto alla data in cui la causa è stata trattenuta in decisione essendosi allora alla vigilia delle elezioni politiche che dopo la ventennale dittatura di Jammeh avrebbero finalmente portato al ripristino della democrazia in Gambia. Il ricorrente non ha portato all’attenzione di questa Corte, con la proposizione del ricorso per cassazione, ulteriori elementi che sarebbero stati trascurati dalla Corte di appello e che sarebbero tali da far ritenere che anche nel nuovo regime democratico egli sia ancora esposto a situazioni di rischio o comunque di vulnerabilità.

12. Anche la condivisibile dissertazione del ricorrente sulla necessità di una stagione di consolidamento della democrazia, su cui il ricorrente discute con gli altri motivi del ricorso, non vale a rappresentare una specifica situazione soggettiva di rischio di persecuzione politica nei suoi confronti, che appare inconcepibile da parte della attuale classe dirigente del paese per il cui avvento al potere il ricorrente si è esposto e battuto quando viveva nel Gambia. Ma anche assolutamente non dimostrata risulta la possibilità che una prosecuzione delle prassi di violazione dei diritti umani sia riferibile, con specifico riferimento alla persona del richiedente asilo, ad apparati periferici o di sicurezza dello Stato (autorità locali, polizia, sistema carcerario). Ciò in quanto il ricorrente non ha dedotto di aver commesso alcun crimine che possa giustificare misure restrittive e tanto meno detentive nei suoi confronti. Quanto invece al ripristino delle libertà democratiche e dei diritti fondamentali il ricorrente non ha fatto riferimento, con il ricorso per cassazione, ad alcuna fonte informativa che attesti il permanere in Gambia di una situazione di negazione dei diritti fondamentali di cui egli potrebbe specificamente soffrire in caso di rientro in patria.

13. Per queste ragioni il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e applicazione della disposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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