Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18468 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18468
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26192-2008 proposto da:
T.M., T.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio
dell’avvocato TAGLIALATELA GIOVANNI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
A.M. (OMISSIS), V.A.G.,
G.P.;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il
28/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2010 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI DOMENICO.
Fatto
PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata ordinanza con cui il tribunale ha rigettato domanda L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28 di liquidazione di compensi di avvocati, ritenendo di dover detrarre dal dovuto i maggiori costi sostenuti dal cliente a causa dell’ingiustificata rinuncia dei professionisti al mandato difensivo.
L”impugnata ordinanza – che esclude il credito azionato per effetto, in sostanza, di compensazione con controcredito risarcitorio – ha, però, valore sostanziale di sentenza di primo grado ed è conseguentemente appellabile (cfr., ex multis, Cass. 960/2009, 17622/2007, 2701/2004, 3649/1976, 2957/1969, 1557/1966).
Il ricorso appare dunque inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa è condivisa dal Collegio;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010