Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18467 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18467 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: MARCHESE GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso 12933-2015 proposto da:
AURICCHIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI
EMILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2018

1296

del legale rappresentante pro tempore elettivamente
cAorniciliat_a in

ROMA, VIALE EUROPA

190, presso lo

Rtudio dell’avvnentn ANNA TERESA LAURORA,
rappresentata e difesa dall’avvocato STELLAR10 VENUTI
gìusta delega in atti;

Data pubblicazione: 12/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 9453/2014 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2014 R.G.N.

4771/2013.

PROC. nr . 12933/2015

FATTO
RILEVATO CHE:
con sentenza in data 19.11.2014-27.11.2014 (nr. 9453 del 2014) la Corte
d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 608
del 2013), che aveva respinto la domanda proposta da Antonio AURICCHIO per la
dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato

del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso ANTONIO AURICCHIO, affidato a
quattro motivi, al quale ha opposto difese la società POSTE ITALIANE spa con
controricorso;

DIRITTO
CONSIDERATO CHE:
il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2,
comma 1 bis, D.Lgs. nr. 368 del 2001 nonché degli artt. 2697, 2699, 2719 cod.civ. e
degli artt. 416, 115 e 116 cod.proc.civ. per avere i giudici di merito ritenuto assolto
l’onere probatorio gravante sulle Poste in ordine all’osservanza del limite del
contingentamento, sulla scorta di documenti prodotti dalla controparte privi di
attitudine probatoria e senza tenere conto che nel calcolo del 15% andavano
scorporati gli addetti ai servizi non postali e senza che detta documentazione provasse
che erano state effettuate le comunicazioni alle 00.SS. previste dalla legge; le
medesime censure vengono prospettate con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360
nr. 5 cod. proc. civ. – anche sotto forma di omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio oggetto di discussione tra le parti; il terzo motivo denuncia violazione e falsa
applicazione di plurime norme di legge e di codice, anche di rito, ( artt. 1 e 2 comma 1
bis D.Lgs 368 del 2001, artt. 1, 3 e 23 del d.lgs nr. 261 del 1999, artt. 2082 e 2555
cod. civ., D.Lgs nr. 385 del 1993, D.Lgs nr. 58 del 1998, D.Lgs nr. 144 del 2001, art.
1362 e ss., art. 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ.) per avere la Corte
territoriale escluso che l’organico aziendale su cui calcolare il numero dei contratti a
termine debba riferirsi unicamente al numero dei lavoratori addetti ai servizi postali;
con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, nr. 5, cod. proc. civ.,
omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in

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stipulato con Poste Italiane spa nel periodo dal 7 luglio al 30 settembre 2011 ai sensi

PROC. nr . 12933/2015

relazione all’organico aziendale da prendere in considerazione per il calcolo del limite
di contingentamento;
tali motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare
accoglimento;
le censure sono in parte infondate, in quanto, in tema di rispetto dell’art. 2, co. 1
bis, D.Lgs. nr. 368 del 2001, secondo cui «le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di

aziendale, riferito al 10 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono», questa
Corte ha già sancito: la percentuale del 15% è riferita all’intero organico aziendale; la
norma fa esclusivo riferimento alla tipologia dell’impresa presso cui avviene
l’assunzione e nulla dispone in relazione alla tipologia delle mansioni esercitate dai
dipendenti ai fini della possibilità di assunzione a termine ed una tale limitazione è
estranea anche alle motivazioni adottate dalla Corte costituzionale nella sentenza nr.
214 del 2009; nessuna limitazione per ambito aziendale è prevista, non potendo essa
trarsi dall’obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali (v. Cass.
nr. 13609 del 2015; Cass. nr. 1029 del 2016; Cass. nr. 2324 del 2016; Cass., nr.
16431 del 2017; Cass. nr. 6170 del 2018);
i motivi sono poi inammissibili nella parte in cui investono l’accertamento in fatto
del superamento o meno dei limiti percentuali che compete al giudice del merito ed è
insindacabile in questa sede di legittimità (Cass. nn. 12831 e 8453 del 2016; Cass. nr.
6170 del 2018) se non nei ristretti limiti in cui lo è ogni accertamento di fatto secondo
la formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod.proc.civ. tempo per tempo vigente;
nella specie la parte, nonostante la formale invocazione dell’errore di diritto,
anche con un improprio riferimento agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. (cfr. per tutte
Cass. nr. 13960 del 2014), nella sostanza, pretende una rivalutazione del materiale
probatorio esaminato dai giudici di merito, anche con riferimento al contenuto di
documenti, rivalutazione certamente preclusa in sede di legittimità alla stregua del
novellato art. 360, co. 1, nr. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, così come
rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, tanto più
allorquando la sentenza della Corte di Appello, come nella specie, conferma la
decisione di primo grado; in tal caso, a tenore dell’articolo 348 ter co. 5 cod. proc. civ.
il vizio di motivazione di cui all’art. 360 nr. 5 non è deducibile qualora il fatto sia stato
ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter,
ultimo comma, cod. proc. civ.), ossia in presenza di una c.d. doppia conforme (v.
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servizi nei settori delle poste […] nella percentuale non superiore al 15% dell’organico

PROC. nr . 12933/2015

Cass. n. 23021 del 2014). La disposizione è applicabile ai giudizi di appello introdotti
con ricorso depositato dall’Il settembre 2012 ( articolo 54 co.2 DL 83/2012); nel
presente giudizio l’atto di appello risulta iscritto nel 2013;
conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza
liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1

quater,

D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 marzo 2018

giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500.00 per compensi professionali, oltre euro

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