Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18467 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

K.G., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in calce al

ricorso, dall’avv. Uljana Gazidede che indica per le comunicazioni

relative al processo il fax n. 080/5227778 e la p.e.c.

gazidede.uljana.avvocatibari.legaimail.it;

– ricorrente –

nei confronti di

Prefettura e Questura di Rimini;

-intimate –

avverso il provvedimento in data 17.11/20.11.2017de1 Giudice di Pace

di Rimini, R.G. n. 1617/17;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il sig. K.G., cittadino albanese, nato a (OMISSIS), è entrato nel territorio nazionale italiano il 6 agosto 2016. In data 16 maggio 2017 il Prefetto di Rimini ha emanato nei suoi confronti decreto di espulsione per essersi trattenuto in Italia in violazione della L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 3 (art. 13, comma 2, lett. b, T.U.IMM.) pur essendo stato già in precedenza (27.8.2015) raggiunto da provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno.

2. Avverso tale provvedimento il sig. K.G. ha proposto opposizione rilevando la mancata sottoscrizione del Prefetto e la mancata attestazione di conformità del provvedimento notificatogli all’originale e nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti per l’espulsione.

3. Il Giudice di Pace di Rimini ha respinto l’opposizione osservando che “dalla memoria di costituzione della Prefettura emerge che K.G. è stato condannato dal Tribunale di Roma a 9 mesi di reclusione per reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti”. Ha affermato quindi il Giudice di Pace che “detta circostanza, unita alle eccezioni mosse sempre da parte della Prefettura di Rimini sulla corretta applicazione del meccanismo delle espulsioni ad intensità graduale e crescente (rectius: prima misura concessione di 7 giorni per lasciare il territorio) nonchè al corretto adempimento della sottoscrizione del provvedimento prefettizio, per puntuale delega da parte della Prefettura al funzionario che ha provveduto alla sottoscrizione, consente di respingere il ricorso”.

4. Ricorre per cassazione il sig. K.G. con quattro motivi.

5. Non svolge difesa la parte intimata.

6. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies. Il ricorrente rileva che il decreto di espulsione è mancante della sottoscrizione del Prefetto e non vi è alcuna prova in atti della esistenza di una delega scritta da parte del Prefetto al suo vice alla emanazione del decreto. Il Giudice di pace basandosi solo sulle dichiarazioni verbali in merito all’esistenza di tale delega ha ritenuto erroneamente infondata l’eccezione sollevata al riguardo dall’odierno ricorrente.

7. Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 445 del 2001, art. 18 per essere stato notificato il decreto di espulsione in copia priva dell’attestazione di conformità all’originale.

8. Con il terzo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in quanto il giudice ha motivato il rigetto sulla base di nuove circostanze dedotte dall’amministrazione nel corso del giudizio di opposizione ritenendo così erroneamente rilevante una integrazione “postuma” della motivazione del provvedimento espulsivo.

9. Con il quarto motivo si deduce la omessa valutazione di un fatto storico ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione degli artt. 7 e 11, comma 1, della direttiva 115/2008/CE. In ossequio alla previsione dell’obbligo di partenza volontaria il ricorrente afferma di essere rientrato volontariamente in Albania partendo dal porto di Bari dove ha consegnato copia del decreto di espulsione alla polizia di frontiera come richiesto dal Prefetto di Rimini. Nonostante tali circostanze fossero state portate a conoscenza del Giudice di Pace questi non ha valutato la possibilità di revocare il divieto di ingresso nonostante la normativa invocata escluda la possibilità di imporre il divieto in caso di concessione di un termine per la partenza volontaria e di ottemperanza all’obbligo di rimpatrio.

Diritto

RITENUTO

Che:

10. Il ricorso deve essere accolto in quanto il Giudice di pace ha compiuto una verifica e ha reso una motivazione del tutto generica circa la esistenza di una delega da parte del Prefetto all’emanazione del provvedimento da parte del vice Prefetto aggiunto, ha ignorato l’eccezione di non conformità all’originale della copia notificata e ha preso in considerazione una motivazione sulla legittimità dell’espulsione non basata sul contenuto del decreto prefettizio ma su circostanze dedotte solo nel corso del giudizio da parte del rappresentante della Prefettura senza verificare la fondatezza dell’opposizione all’espulsione fondata sulla irregolarità della permanenza in Italia del ricorrente.

11. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Giudice di Pace di Rimini, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Rimini, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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