Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18467 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23558-2008 proposto da:

SOCIETA’ FUTURA PROGETTI SPA (già FUTURA PROGETTI SRL) in persona

dell’amministratore unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato BOGGIA

MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZANTI ANDREA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA del FALLIMENTO della Srl LA PIMPRENELLE in persona del

curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. BECHI FRANCO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1248/07 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

22.5.07, depositata il 17/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

PREMESSO

che con la sentenza impugnata la Corte di Firenze, in controversia avente ad oggetto la risoluzione di compravendita immobiliare, ha dichiarato inammissibile l’appello della s.p.a. Futura Progetti per difetto di procura ad litem, essendo stata tempestivamente dedotta dal fallimento appellato l’illeggibilità della sottoscrizione di essa e la non identificabilità, comunque, del suo autore, senza che l’appellante avesse poi sopperito alla denunciata lacuna;

che la società ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui il fallimento intimato ha resistito con controricorso;

che con relazione ex art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha ipotizzato l’infondatezza del primo motivo di ricorso e l’inammissibilità del secondo;

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che l’avvocato della ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio non condivide le conclusioni formulate nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. quanto al primo motivo di ricorso, con cui viene censurata la statuizione di difetto della procura ad litem;

che invero detto motivo è fondato, perchè nella procura stesa a margine dell’atto di appello il sottoscrittore della stessa è espressamente qualificato “amministratore unico” della società appellante, e questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando – come appunto si verifica nella specie – detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (Cass. Sez. Un. 4810/2005);

che vanno invece confermate le conclusioni della medesima relazione a proposito del secondo motivo di ricorso, riguardante il merito dell’appello, su cui la Corte distrettuale ha ritenuto di emettere comunque una statuizione di rigetto: motivo inammissibile essendo quella statuizione di merito irrilevante in presenza della pregiudiziale statuizione di inammissibilità del gravame (cfr. Cass. Sez. Un. 3840/2007);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà sul merito dell’appello, nonchè sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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