Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18467 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4268/2018 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliata in Roma Vicolo Margana 15

presso lo studio dell’avvocato Rinaldi Ferri Luigi che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BU.Ce.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7262/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 da Dr. Giuseppe Tedesco;

udito l’avvocato Rinaldi per la ricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PEPE

Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Velletri rigettava la domanda proposta da B.B. contro Bu.Ce., volta a ottenere il trasferimento di una porzione immobiliare in Velletri in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita.

La Corte d’appello di Roma, adita dalla B., confermava la sentenza.

Per la cassazione della sentenza la B. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Esso è stato notificato a mezzo PEC il 16 gennaio 2018 contro sentenza pubblicata il 30 novembre 2016.

Ratione temporis è applicabile art. 327 c.p.c., comma 1, nella versione precedente alla modifica ex L. n. 69 del 2009, art. 46, entrata in vigore il 4 luglio 2009. L’art. 327 c.p.c. cit., nel testo previgente, prevedeva la decadenza dalla impugnazione decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza: con l’art. 46 cit. le parole “decorso un anno” sono state sostituite con le parole “decorsi sei mesi”. Ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58 la nuova norma è applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (4 luglio 2009), mentre il presente giudizio è iniziato nel 2003.

Nello stesso tempo è applicabile la L. n. 742 del 1969, art. 1, come modificato dalla D.L. 132 del 2014, art. 16, comma 1. A seguito delle modifiche il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto non più dall’1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, ma dal 1 al 31 agosto di ciascun anno. Il termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ai sensi del citato D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 3, la disposizione ha acquistato efficacia a decorrere dall’anno 2015.

Tenuto conto che, nel caso di specie, la sentenza d’appello è stata pubblicata il 30 novembre 2016, il termine di decadenza dalla impugnazione (un anno oltre il periodo di sospensione) coincideva con il giorno festivo domenica 31 dicembre 2017, prorogato di diritto al successivo 2 gennaio 2018 non festivo.

Consegue che il ricorso, notificato il 16 gennaio 2018, quando il termine lungo era ampiamente decorso, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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