Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18466 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13803/2010 R.G. proposto da:

G.K.N. Driveline Firenze S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Parioli n. 43, presso lo Studio dell’Avv. Francesco D’Ayala

Valva, che con l’Avv. Victor Uckmar, la rappresenta e difende anche

disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 26/26/09, depositata il 1 aprile 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2017

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

udito l’Avv. Caterina Corrado Oliva, per la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con l’impugnata sentenza n. 26/26/09 depositata il 1 aprile 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in riforma della decisione n. 48/19/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, respingeva il ricorso promosso da G.K.N. Driveline Firenze S.p.A. contro l’avviso n. (OMISSIS) IVA IRPEG IRAP 2001 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto un “abuso del diritto” l’operazione infragruppo di leasing immobiliare del “complesso situato in (OMISSIS) sede della Società”, di cui la contribuente già in affitto era divenuta l’utilizzatrice, con la conseguente inopponibilità fiscale e il recupero a tassazione del maggior imponibile.

La CTR, dopo aver dato atto che il PVC era stato consegnato alla contribuente dalla GdF soltanto in data 26 novembre 2006, respingeva l’eccezione di violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, affermando che il mancato rispetto del termine dilatorio di giorni sessanta era giustificato dalla imminente scadenza del termine del 31 dicembre 2006, entro cui a pena di decadenza dovevasi notificare l’avviso; poi, per l’essenziale, il giudice regionale, dopo aver rigettato le ulteriori eccezioni di violazione della L. n. 212 cit., art. 10 nonchè di difetto di motivazione dell’atto impositivo, accertava nel merito il carattere “abusivo” dell’operazione; carattere “abusivo” che la CTR ricavava da taluni indizi; indizi, dai quali presumeva che lo scopo fondamentale del leasing era stato appunto quello di realizzare un vantaggio fiscale “indebito”.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattordici articolati motivi, anche illustrati da memoria, a cui l’ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo la CTR veniva censurata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non aver dichiarato la nullità dell’avviso a causa del mancato rispetto del termine dilatorio di giorni sessanta, stabilito dalla L. n. 212 cit., art. 12, comma 7, con decorrenza dalla notifica del PVC, in caso di accesso, ispezione, verifica, per consentire al contribuente di avere un preventivo contraddittorio con l’amministrazione; il motivo è fondato alla luce della più recente giurisprudenza della Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, secondo cui: “Nel caso in cui l’ufficio finanziario intenda contestare fattispecie elusive, indipendentemente dalla riconducibilità o meno delle stesse alle ipotesi contemplate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 3, è tenuto a richiedere preventivamente chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dilatorio di 60 giorni, prima di emettere l’atto accertativo che dovrà essere specificamente motivato anche in ordine alle osservazioni, chiarimenti, giustificazioni, eventualmente fornite dal contribuente: risultando inficiato dal vizio di nullità l’atto impositivo emesso in difformità da detto modello procedimentale” (Cass. sez. trib. n. 406 del 2015; Cass. sez. trib. n. 25759 del 2014).

3. Assorbiti gli altri motivi.

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso.

5. Nel successivo maturare del richiamato orientamento giurisprudenziale, debbono essere ravvisate le ragioni che permettono di compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza; decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento;

compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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