Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18466 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18466 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 17929-2013 proposto da:
RAGUSO

DOMENICO

ANTONIO

RGSDNC38D27F027N,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO VALLA
18 (C/0 INCE MEDIA PENDELTON), presso lo studio
dell’avvocato LUCA MARAGLINO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2018

AUSL TA/1;
– intimata –

1280

avverso la sentenza n. 35/2013 della CORTE D’APPELLO
di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
07/02/2013 R.G.N. 916/2010.

Data pubblicazione: 12/07/2018

Camera di consiglio del 22 marzo 2018 – n.25 del ruolo
R.G. n. 17929 del 2013
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

R.G. n. 17929 del 2013

che con sentenza in data 7 febbraio 2013, la Corte di Appello di Lecce – sezione
distaccata di Taranto confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva
revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza di Raguso Domenico Antonio nei
confronti della Asl Taranto 1, con il quale era stato ingiunto all’azienda il pagamento
della somma di euro 875,80 a titolo di rivalutazione della indennità integrativa
speciale componente l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992;
che avverso la sentenza della Corte d’Appello il Raguso ha proposto ricorso affidato a
due motivi;
che la AUSL Ta/1 è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo/ il ricorrente eccepisce il giudicato esterno ex art. 2909 c.c. e la
preclusione del riesame della medesima questione vedente tra le medesime parti e
della conseguente questione di legittimazione passiva, in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.- Vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Deduce, in
particolare, che il giudizio svoltosi tra le parti anteriormente al presente, conclusosi
con sentenza passata in giudicato di accoglimento della domanda proposta in via
monitoria, avrebbe avuto ad oggetto il medesimo rapporto giuridico sostanziale, con
conseguente operatività del giudicato esterno, in quanto il giudizio relativo ad una
tranche di quanto dovuto in base allo stesso titolo coinvolgerebbe anche le altre,
oggetto del presente procedimento;
2. con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ( art. 360 n. 5 c.p.c.) in
relazione alla domanda di rivalutazione della indennità integrativa speciale;

RILEVATO

1.1. il primo motivo è inammissibile. La tesi accreditata dal Raguso a sostegno della

critica si presenta carente sotto il profilo della autosufficienza: deve, infatti, tenersi
conto del necessario coordinamento tra il principio secondo cui la interpretazione del
giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione con
cognizione piena e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso.
I motivi di ricorso per cassazione fondati sul giudicato esterno devono, infatti,
rispondere ai dettami di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., che del principio di autosufficienza

la tecnica redazionale adottata nella stesura del ricorso, privo della trascrizione
integrale della sentenza e di ogni indicazione in ordine alla fase del giudizio di merito
in cui tale sentenza sia stata prodotta / non consente al collegio di valutare se sussista
o meno l’identità dei titoli posti a fondamento delle domande proposte rispettivamente
nel procedimento già definito e nel presente procedimento. Ne consegue che il motivo
di ricorso in esame è del tutto inidoneo ad individuare, senza il sussidio di altre fonti,
l’immediata e pronta risoluzione delle questioni oggetto di giudizio, non essendo la
Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni
che dovrebbero sostenerlo.(ex plurimis Cass. n. 15737 del 2017);
2.1. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo;
3. Sulla base delle esposte motivazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
\ 4. Non si deve provvedere in ordine alle spese processuali, essendo la AUSL Ta/1
1’1/

rimasta intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della
sussìstenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

2

rappresenta il precipitato normativo (in termini Cass. n. 995 del 2017). Nella specie,

Così deciso nell’Adunanza camerale del 22 marzo 2018

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