Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18466 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 09/07/2019), n.18466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15662-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portochesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ASSIMOCO s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. BARTALINI Guido, presso il cui studio

legale, sito in Roma, alla via delle Quattro Fontane, n. 161, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1107/12/2018 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARD1A, depositata il 14/03/2018.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

– premesso che la presente controversia, avente ad oggetto il trattamento IVA delle operazioni compiute nell’anno d’imposta 2010 dalla ASSIMOCO s.p.a., nella qualità di delegataria in seno agli accordi di coassicurazione intercorsi con altre società assicuratrici (la Fata Assicurazioni Danni s.p.a. e la Unipol Assicurazioni s.p.a.), remunerate con commissioni, rientra tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;

– considerato che la società controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto, ed ha chiesto la sospensione del giudizio.

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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