Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18466 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5474-2016 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.CASALOTTI 53

PAL B-1, presso lo studio dell’avvocato CINZIA GIORDANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO GADALETA;

– ricorrente –

e contro

UNIMOTOR SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2459/2015 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositata il 04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.G. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della concessionaria Unimotor S.r.l. assumendo di aver consegnato a quest’ultima, a titolo di permuta, un’autovettura e che, per espressa richiesta della suddetta Società, il trasferimento della proprietà del mezzo non era stato immediatamente formalizzato, con la conseguenza che gli erano stati notificati una serie di avvisi di pagamento afferenti la tassa di possesso, e che all’atto di presentazione del ricorso gli era stata notificata la cartella di pagamento della tassa di possesso per gli anno 2010 e 2011 per complessivi Euro 340,11, salvo sanzioni.

2. Unimotor S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace di Bari.

3. Il giudice di Pace di Bari accoglieva l’opposizione ritenendo il difetto di legittimazione passiva dell’opponente e dichiarava nullo il decreto ingiuntivo opposto.

4. In particolare il giudice di pace riteneva che, in base alle norme che disciplinano la tassa automobilistica, coloro che risultano proprietari dal pubblico registro automobilistico sono tenuti al pagamento della tassa. Pertanto, risultando L.G. proprietario del veicolo e intestatario dello stesso, in mancanza di elementi dai quali desumere l’intervenuto accordo circa il pagamento della tassa in deroga alla disciplina di cui alla L. n. 463 del 1955, l’opposizione doveva essere accolta.

5. L.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

6. La parte intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge

ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla violazione della L. n. 53 del 1983, art. 5 e dell’art. 1153 c.c..

La sentenza impugnata, a parere del ricorrente, sarebbe erronea per aver fatto riferimento alla L. n. 463 del 1985 mentre al momento della domanda vigeva la L. n. 53 del 1983. Inoltre la sentenza impugnata violerebbe anche l’art. 1153 c.c. secondo cui in materia di possesso di beni mobili trova applicazione il principio possesso vale titolo. Dunque, nella specie al pagamento della tassa, avrebbe dovuto provvedere Unimotor in qualità di acquirente. Infatti, dalla sentenza impugnata, emergeva che la vettura in oggetto era stata ceduta Unimotor che si trovava nel possesso dell’autoveicolo targato (OMISSIS) a seguito dalla permuta con altro veicolo nuovo acquistato dal ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione art. 360 c.p.c., n. 4 con riferimento all’art. 2909 c.c. per nullità della sentenza, avendo il ricorrente sollevato eccezione di giudicato sulla quale il giudice non si è pronunciato. Infatti per altro rateo della tassa in questione lo stesso Ufficio del Giudice di Pace di Bari aveva statuito l’obbligo di pagamento a carico di Unimotor, con sentenza passata in giudicato. Pertanto, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare la suddetta statuizione resa inter partes, secondo sui al pagamento della tassa era tenuta la società convenuta, in qualità di possessore e proprietario dell’autovettura in questione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione è ammesso avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado (art. 360 c.p.c., comma 1), mentre la sentenza qui impugnata è stata emessa in primo grado dal giudice di pace ed era appellabile, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3.

Tutte le sentenze pronunciate in primo grado, non solo del tribunale ma anche del giudice di pace, sono appellabili, a meno che non sia la legge a disporne il contrario, il ricorso per cassazione potendo essere proposto direttamente nei confronti della sentenza di primo grado, per saltum, soltanto allorchè le parti siano tra loro d’accordo per omettere l’appello.

In sostanza, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi (nessuna delle quali qui ricorrente): se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, secondo la previsione generale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 2; se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (ex art. 114 c.p.c.) (Cass., Sez. VI-3, 23 agosto 2011, n. 17531; e cfr. Cass., Sez. III, 24 marzo 2008, n. 10774). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso.

Assodato quanto precede, deve ancora rilevarsi che nella specie non può trovare applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite con sent. n. 18121 del 2016, laddove è stato affermato che “l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”.

Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di precisare, proponendo un orientamento condivisibile ed al quale si ritiene pertanto di dover assicurare continuità, che il principio affermato dalle Sezioni Unite trova applicazione “esclusivamente in relazione ad un’impugnazione pur sempre proposta in modo corretto ed ammissibile, e quindi nell’ambito di un mezzo di impugnazione idoneamente individuato, mentre ad analoga conclusione non può pervenirsi quando ad essere erroneo non sia solo l’individuazione del destinatario dell’impugnazione stessa, ma lo stesso mezzo con cui gravare la sentenza, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la ricorrente, anzichè impugnare mediante appello la decisione di prime cure, ha introdotto un ricorso diretto in Cassazione.

Quando è errata l’individuazione del mezzo di impugnazione non è validamente adito il giudice competente sull’impugnazione stessa e non insorge, neppure alla stregua degli innovativi principi affermati dalle Sezioni Unite, alcun obbligo del giudice così adito di trasmettere la causa al giudice competente sul corretto mezzo di impugnazione con gli effetti conservativi propri della c.d. traslatio iudicii, risultando sic et simpliciter inammissibile il mezzo di impugnazione erroneamente proposto (Cass. n. 25078 del 2016).

Ne consegue che il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poichè la decisione del giudice di pace avrebbe dovuto essere impugnata mediante appello.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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