Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18465 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13143-2015 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA

5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2394/2014 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. V.G. impugnava innanzi alla Ctp di Bari il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all’istanza di rimborso degli acconti e dei saldi dell’Irap versata per gli anni dal 2004 al 2010; la Ctp di Bari dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di rimborso per gli anni 2004, 2005 e 2006 e accoglieva la richiesta riconoscendo il diritto al rimborso del ricorrente relativamente agli anni 2007,2008, 2009 e 2010.

2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia con sentenza n. 2394-01-2014 dep. il 24.11.2014 e non notificata accoglieva l’appello.

Ricorre per cassazione V.G. formulando quattro motivi.

Con il primo motivo deduce per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

Argomenta che il Giudice di appello avrebbe omesso di esaminare e pronunciarsi sullo specifico motivo di inammissibilità dell’appello per omessa esposizione sommaria dei fatti.

Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

Argomenta che il Giudice di appello avrebbe omesso di esaminare e pronunciarsi sullo specifico motivo di passaggio in giudicato del capo della sentenza del ctp di Bari non impugnata dall’Ufficio in sede di gravame.

Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

Argomenta che la motivazione offerta nella sentenza impugnata in merito alla circostanza che il contribuente svolgesse la propria attività professionale di medico generico in regime di convenzione con la ASL avvalendosi di una “autonoma organizzazione”, sarebbe apparente in quanto rilevava che il predetto si era avvalso dell’opera di terzi ed utilizzato beni eccedenti il minimo indispensabile senza esplicitare le ragioni del proprio convincimento e senza valutare i contrari elementi di fatto offerti dall’appellato.

Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c). (art. 360 c.p.c., n. 3) richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

Argomenta che i Giudici regionali avrebbero erroneamente ritenuto assoggettato ad IRAP l’attività professionale del contribuente, medico generico in regime di convenzione con la ASL, non sussistendo il presupposto di una “autonoma organizzazione”, perchè svolgente attività con beni minimi indispensabili e perchè le spese per compensi a terzi non eccedevano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.

2. L’Agenzia delle Entrate resiste presentando controricorso.

3. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria nella quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato.

Dalla lettura dell’atto d’appello in esame – riportato nel ricorso – risulta che l’Amministrazione ha ben individuato le statuizioni della sentenza impugnata sottoposte a censura, sia riassumendo lo svolgimento dei fatti, sia riportando il decisum oggetto di critica argomentata.

L’onere di esposizione sommaria dei fatti richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 è stato, pertanto, compiutamente assolto.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato e va rigettato.

Dalla lettura diretta dell’atto d’appello in esame – riportato nel ricorso risulta che l’Amministrazione ha proposto quale specifico motivo di appello avverso il punto della sentenza di primo grado relativo alla ritenuta assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione.

Ne consegue che non può ritenersi formato il dedotto giudicato interno, avendo costituito la questione oggetto di specifico motivo d’appello.

4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529-01) hanno specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

E’ stato anche precisato, quanto all’incidenza delle spese per beni strumentali, che anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo (Sez. 6-5, Ordinanza n. 23552 del 18/11/2016, Rv.642026 – 01).

La motivazione della sentenza impugnata è insufficiente ed incongrua in quanto la CTR, a fronte di specifiche deduzioni e documentazione del contribuente, non ha chiarito e precisato le ragioni per le quali i pochi beni strumentali di cui il ricorrente si è avvalso nell’esercizio della professione (computer, suppellettili, piccola attrezzatura medica, autovettura) siano idonei a costituire sintomo di maggior capacità di arricchimento e, dunque, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, tenuto anche conto che il professionista si è avvalso di lavoro altrui con ausilio di collaboratrice di studio part-time con mansioni esecutive.

5. Vanno, quindi, accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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