Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18465 del 21/09/2016
Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27725/2014 proposto da:
CONSORZIO BONIFICA BRADANO E METAPONTO, in persona del Commissario
Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI
9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 300/2013 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA
depositata l’11/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GOZZO che reitera la richiesta di
estinzione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contro la sentenza resa dalla commissione tributaria regionale della Basilicata in Potenza n. 300/1/13 depositata l’11 ottobre 2013, che confermava pronuncia della commissione provinciale di Matera che dichiarava non tenuti beni dell’Amministrazione provinciale alla contribuzione di bonifica nei confronti del Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, per i quali la concessionaria per la riscossione aveva emesso cartella di pagamento, il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, rispetto al quale l’Amministrazione provinciale non svolge difese.
Il Consorzio e il suo difensore sottoscrivono in data 26 aprile e depositano in data 2 maggio 2016 rinuncia al ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Va rilevato che, a seguito della dichiarazione di rinunzia del ricorrente, nonostante l’assenza della prova del perfezionamento del procedimento di notifica a controparte, deve ritenersi venuto meno l’interesse delle parti alla decisione da parte di questa corte di legittimità.
Infatti è denotato in modo chiaro – purchè, come avviene nel caso di specie (in cui l’intimata non manifesta alcun interesse alla decisione), in difetto di altre attività di controparte tendenti ad ottenere comunque la pronuncia sull’oggetto del contendere – il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione del ricorso.
2. – Non vi è luogo per provvedimenti sulle spese, non essendosi l’intimata difesa.
PQM
La corte dichiara l’estinzione del procedimento; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016