Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18465 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 18465 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 834-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’
DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
2018
912

29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso,

rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,
CARLA D’ALOISIO ed ANTONINO SGROI, giusta procura in
atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 12/07/2018

contro

ROBERTO ARIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO
VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PAOLO PUGLIESE ed AGOSTINO CALIFANO, giusta

– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 493/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 26/06/2012, r.g.n. n.
8/98/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Antonino Sgroi e Claudio Camici per
delega verbale dell’avvocato Gerardo Vesci.

procura in atti;

Fatti di causa
Si controverte della prescrizione di crediti dell’Inps, iscritti a ruolo e
riportati in due cartelle esattoriali dell’importo di C 14.100,70
ciascuna, vantati nei confronti di Roberto Arianna, quale socia della
società s.r.l. “Allestimenti Roberto Giuseppe e Figli”, cancellata dal

condanna al pagamento del maggior importo di C 1.718.977,57
pronunciata dalla Corte d’appello di Genova con sentenza del
29.7.2009.
La Corte d’appello di Genova (sentenza del 26.6.2012) ha respinto
l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza di primo grado che
aveva ritenuto prescritti i crediti differenti da quelli attinenti al
Servizio Sanitario Nazionale di competenza del giudice tributario.
Ha ritenuto la Corte territoriale che il recupero dei contributi da parte
dell’Inps nei confronti dei singoli soci non poteva che essere
effettuato a partire dalla cancellazione della società avvenuta con
effetto costitutivo, come previsto dal novellato art. 2495 cod. civ., o
al più tardi dal momento in cui era sorta la loro titolarità passiva per
l’obbligazione o dall’approvazione del bilancio finale di liquidazione
che prevedeva la distribuzione degli utili.
Nella fattispecie la notifica delle cartelle era avvenuta il 5/5/2011,
quindi ben oltre il termine di prescrizione decorrente da questi ultimi
eventi.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, cui
resiste con controricorso Roberto Arianna che deposita anche
memoria.
Ragioni della decisione
Con un solo motivo l’Inps si duole della violazione e falsa applicazione
dell’art. 2495 cod. civ., in relazione agli artt. 1294, 1310 e 2943 cod.
civ., oltre che all’art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995
(art. 360 n. 3 c.p.c.).

registro delle imprese in data 27.10.2004, ma destinataria di

L’Inps ricorda che il credito relativo al periodo 1994-1997 ed azionato
con le cartelle opposte era stato già contestato alla società
“Allestimenti Roberto & Figli s.r.l.” con verbale di accertamento n.
502 del 14.6.1999, al quale quest’ultima si era opposta, dopodiché la
medesima si era estinta nel corso del giudizio in seguito a
cancellazione dal registro delle imprese in data 27.10.2004; il giudizio

d’appello di Genova del 29.6.2009, divenuta irrevocabile il 29.6.2010,
che aveva accertato la fondatezza del credito contributivo vantato
dall’Inps, con condanna dell’opponente al pagamento di C
1.718.977,57; successivamente, in data 5.6.2011, l’Inps aveva
notificato a Roberto Arianna due cartelle esattoriali, una in qualità di
socia dell’estinta società, e l’altra quale erede della madre Lucilla
Veggian, parimenti socia della stessa società. Sostiene, quindi, l’Inps
che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, interrotta dai
predetti atti, coincideva col passaggio in giudicato della sentenza
d’appello del giugno del 2010, termine, questo, nuovamente
interrotto con la notifica delle suddette cartelle di pagamento nel
maggio del 2011. In definitiva, l’ente di previdenza ritiene che
l’estinzione della società per sua cancellazione dal registro delle
imprese non comportava alcuna soluzione di continuità tra le
obbligazioni sociali e quelle che in seguito all’estinzione residuavano
in capo ai soci, determinandosi una successione di questi ultimi nei
debiti della prima, con conseguente estensione ai condebitori solidali
degli effetti interruttivi della prescrizione del credito vantato dall’Inps.
Tale soluzione, secondo la difesa dell’istituto, vale soprattutto nel
caso di specie, che rimane disciplinato ratione temporis dall’art. 2495
cod. civ. nella nuova formulazione in vigore dal 10 gennaio 2004, per
effetto del quale è prevista l’estinzione della società a seguito della
sua cancellazione, con la conseguenza che i creditori sociali hanno la

di opposizione si era poi concluso con sentenza della stessa Corte

possibilità di rivalersi solo nei confronti dei singoli soci, nei limiti della
loro quota.
Il ricorso è fondato. Invero, si è già statuito a tal riguardo
(Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/3/2013) che «Dopo la riforma del
diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora
all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla

meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si
determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe
ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i
quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”,
fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti
sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione
della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità
o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché
azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,
la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte
del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato,
a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo».
Orbene, ha ragione la difesa dell’Inps a sostenere che,
contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, il suo
credito contributivo non si era prescritto, in quanto, essendo
proseguito il suo recupero nei confronti dei soci della estinta società,
la relativa prescrizione non poteva che decorrere dall’accertamento
definitivo del credito in sede giudiziale, dopodiché la stessa veniva
nuovamente interrotta con la notifica agli stessi soci delle cartelle
esattoriali di pagamento.

3

cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir

Pertanto, il ricorso va accolto con conseguente cassazione
dell’impugnata sentenza e con rinvio della causa, anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di
Genova in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la

composizione. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2018

causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA