Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18465 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.N.M., P.S.S., P.
G., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1,
presso lo studio dell’avvocato VIANELLO LUCA, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati AMBROSETTI GERARDO, RITA BOTTOLI
AMBROSETTI, MACARIO FRANCESCO, giusta procura speciale alle liti a
margine della seconda pagina del ricorso;
– ricorrenti –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 26,
presso lo studio dell’avvocato MANCINI GIANLUCA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ZONDA CARLO, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
F.N.M., P.S.S., P.
G., CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 661/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO
19/02/08, depositata il 03/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI
Domenico.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, respingendo l’appello principale degli attuali ricorrenti principali e l’appello incidentale dell’attuale controricorrente e ricorrente incidentale sig. B.L., ha confermato la sentenza di primo grado di parziale accoglimento della domanda del B. di rimessione in pristino dello stato dei luoghi alterato da lavori eseguiti dal sig. P.C., dante causa degli attuali ricorrenti principali.
I motivi del ricorso principale, con cui sono dedotte violazioni di norme di diritto (primi quattro motivi) e vizio di motivazione (quinto motivo) non contengono, rispettivamente, la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, e la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis c.p.c., comma 2).
Il ricorso principale sembra dunque inammissibile.
Del pari inammissibile sembra il ricorso incidentale, con il quale si lamenta il rigetto della domanda di demolizione dell’ampliamento di una sua autorimessa realizzato dal P. su suolo condominiale.
La doglianza, infatti, appare formulata nei termini di una pura e semplice censura di merito.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i predetti ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
che la su riportata relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa e’ condivisa dal Collegio; che la reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili, compensando fra le parti le spese processuali.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010
Sommario
IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.
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