Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18465 del 01/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18465 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
DE FUORTES FRANCESCO in proprio e quale erede di De
Fuertes Roberto e MASCIA BRUNA, in proprio e quale
erede di De Fuertes Roberto, residenti a Napoli,
INTIMATI
AVVERSO
la sentenza n.174/03/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli

Sezione n.

03,

in data

Data pubblicazione: 01/08/2013

14.07.2010, depositata il 26 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24548/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1)

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione

avverso la sentenza n.174/03/2010 in data 14.07.2010,
depositata il 26 luglio 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 03, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza

della Commissione Tributaria Provinciale di

Napoli, la quale aveva accolto il ricorso del signor
De Fuertes Roberto, avverso l’avviso di accertamento
con cui l’Agenzia del Territorio, sollecitata dal
Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il
classamento di unità immobiliare di pertinenza del
contribuente. Affida l’impugnazione a quattro mezzi.
2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata

ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
2

Presente il P.M. dott.ssa Antonietta Carestia.

di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo

stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica 1 0 dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma 1 0 , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4)

I giudici di merito hanno ritenuto che le

argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
3

veniva specificato che l’attribuzione della rendita era

classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in

discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un
orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione
di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare,

in tema di riclassificazione di

immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
4

recenti pronunce di questa Corte, la quale si è

dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
6) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre

Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
di riclassamento, correttamente rilevato dalla
Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure,

che investono le altre

ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005,n.20454/2005)..
7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che, giusta nota 08.05.2013 dell’Avvocatura
Generale dello Stato, in atti, la ricorrente Agenzia ha
dichiarato di rinunciare al ricorso;
5

interesse della ricorrente

doglianze, per mancanza di

Considerato che costituisce consolidato orientamento
giurisprudenziale quello secondo cui “Ove la parte che
ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla
manifestazione

di

detta

volonta’

abdicativa

qualora

sussista

dell’impugnazione”

una causa di inammissibilita’
(Cass.

SS.UU.

n.3129/2005,

n.

23737/2004, n. 2492/2003);
Considerato che, nel caso, non essendo ravvisabile
interesse alla coltivazione del ricorso, va dichiarata
l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia
del contendere;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio di legittimità, in assenza dei
relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 27 Giugno 2013.

segue sempre la declaratoria di estinzione, anche

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA