Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18464 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4123/15 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

IMMOBIL ROSS di D.C.G. E C. S.A.S., in persona del legale

rappresentante, D.C.G., B.M.T.,

BR.MA.EL., B.P., tutti rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avv. Corrado Grande, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via XXIV Maggio, n.

43;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio

n. 4205/29/14 depositata in data 24 giugno 2014

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 maggio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate notificò alla società Immobil Ross di D.C.G. e C. s.a.s. avvisi di accertamento, per gli anni 2006 e 2007, con i quali, in considerazione dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico società di persone, aveva accertato con metodo induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, maggior reddito d’impresa; successivamente notificò autonomi avvisi di accertamento ai soci D.C.G. e Br.Pa., ai fini del recupero di maggior reddito di partecipazione per le medesime annualità d’imposta.

Proposti distinti ricorsi dalla società e dai soci, la Commissione tributaria provinciale adita, previa riunione, li accolse, ritenendo fondata “la doglianza espressa dai ricorrenti circa il fatto che i verificatori avevano esposto rilievi del tutto diversi da quelli rappresentati dall’Ufficio negli atti impositivi”.

2. In esito all’appello presentato dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettò l’impugnazione.

Ritenuta non configurabile la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, osservò nel merito: “raffrontate le risultanze emerse in esito alla verifica della GdF con l’attività di accertamento dell’Ufficio, la Commissione rileva che, certamente l’attività dell’Agenzia non si deve limitare a convalidare acriticamente quanto rilevato dai verificatori; tuttavia tale potere di revisione critica non può spingersi, mediante ricostruzioni di carattere induttivo, fino al punto di arrivare a conclusioni contraddette dagli stessi fatti emersi dalla verifica. Particolari ragioni per ritenere non attendibili i dati risultanti dalla verifica avrebbero potuto portare ad ulteriori approfondimenti non all’adozione di procedure induttive”.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della suddetta decisione d’appello, con tre motivi, cui resistono con controricorso la società ed i soci D.C.G., in proprio e nella qualità di erede di B.P., e B.M.T., Br.Ma.El. e B.P., nella qualità di eredi di B.P..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la decisione impugnata è viziata sotto il profilo della motivazione, sia per contraddittorietà laddove prima riconosce il potere all’Ufficio di disattendere le risultanze del processo verbale di constatazione per poi negare la possibilità di attivare procedimenti di carattere induttivo, sia perchè meramente apparente laddove, con affermazione apodittica, rileva che l’Agenzia sarebbe arrivata a conclusioni contraddette dalle risultanze della verifica.

Fa rilevare che i giudici di appello non hanno reso una motivazione, ma si sono limitati a formulare clausole di stile, puramente assertive in merito alla asserita contraddizione tra esiti della verifica ed atti impositivi.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente sostiene che la decisione gravata è errata perchè una volta appurato che la ricostruzione induttiva si fondava sulla omessa dichiarazione – circostanza pacifica avrebbe dovuto considerare che l’Amministrazione finanziaria poteva procedere, in tal caso, alla rideterminazione del reddito anche prescindendo dalla contabilità e sulla base di presunzioni cd. “supersemplici”.

Il ricorso all’accertamento induttivo era giustificato dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e dalla riscontrata presenza nella documentazione contabile di dati complessivamente inattendibili. Ai fini della rideterminazione del reddito, si era basata sui ricavi dichiarati nell’anno precedente a quelli oggetto di accertamento utilizzando il rendimento delle materie prime rapportato ai ricavi conseguiti e, dunque, elementi che presentavano un buon margine di concretezza.

Poichè sussistevano i presupposti per la rideterminazione induttiva del reddito d’impresa, il giudice di merito, aggiunge la ricorrente, avrebbe dovuto acclarare se la parte contribuente avesse addotto le opportune prove contrarie ai fini della dimostrazione della produzione di un reddito inferiore a quello induttivamente accertato.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3, e degli artt. 112,115 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In via subordinata, la difesa erariale assume che la sentenza va cassata perchè i giudici di appello non hanno proceduto ad un accertamento nel merito della pretesa tributaria, atteso che avrebbero dovuto stabilire se, sulla base della ricostruzione induttiva dei ricavi, fosse possibile confermare, in tutto o in parte, il recupero dell’Ufficio. E ciò in quanto il processo tributario, seppure strutturato come giudizio di impugnazione, consente al giudice di conoscere il rapporto sostanziale, essendo l’impugnazione diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria ed implica per il giudice adito il potere dovere di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte. Di conseguenza, non avendo la società presentato la dichiarazione dei redditi e potendo l’Ufficio procedere in via induttiva, la C.T.R. non avrebbe dovuto annullare tout court l’accertamento, ma avrebbe dovuto rideterminare la pretesa dell’Ufficio, nei limiti della somma ritenuta dovuta.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1. Ricorre “motivazione apparente” quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge – costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6) e puntualizzato dalle leggi regolatrici del processo civile ordinario (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e del processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) – omette di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, di chiarire cioè su quali prove e su quali argomentazioni abbia fondato il proprio convincimento.

In tali ipotesi, la motivazione, pur essendo graficamente esistente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, consistendo in argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere intellegibile il modo attraverso cui si è formato il convincimento del giudice estrinsecato nella statuizione dispositiva, venendo pertanto meno alla funzione sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, e non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità di siffatto ragionamento (sul tema, tra le tantissime, si vedano Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 03/02/2017, n. 2876; Cass., Sez. U., 24/03/2017, n. 7667; Cass. 14/06/2017, n. 14927; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

La motivazione, in altri termini, è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando non reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, 3/11/2016, n. 22232; in senso conforme, Cass., sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14927).

4.2. La motivazione della sentenza impugnata rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, poichè si pone al di sotto del “minimo costituzionale”.

Anche se l’esposizione del fatto processuale non è del tutto carente, nella motivazione in diritto non si riportano le risultanze della verifica e l’unica ratio decidendi espressa, testualmente riportata al secondo paragrafo della decisione, si compone di una serie di affermazioni apodittiche che non hanno alcun ancoraggio al quadro fattuale ed istruttorio della fattispecie; trattasi di asserzioni del tutto inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, poichè non è dato comprendere non solo quali dati siano emersi dalla verifica, ma neppure se la ricostruzione di tipo induttivo operata sia effettivamente contraddetta dagli elementi contabili risultanti dalle indagini svolte dai verificatori e se, di conseguenza, la pretesa erariale risulti del tutto disancorata dall’attività istruttoria e non sia rispondente alla reale capacità contributiva della società verificata.

L’accoglimento del primo motivo determina la nullità della sentenza e, per l’effetto, l’assorbimento degli ulteriori due motivi di ricorso.

5. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale per il riesame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA