Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18464 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22656-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO ACTON

54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SCOPPETTA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2013 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.E. impugnava innanzi alla Ctp di Roma il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, presentata il 14.5.2008, delle maggiori ritenute irpef subite, a titolo di imposta, nell’anno d’imposta 2002 sulle somme percepite quale incentivo all’esodo dal posto di lavoro dipendente; la Ctp di Roma rigettava il ricorso ritenendo l’istanza di rimborso tardiva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38.

2. Il contribuente proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n.178-38-2013 dep. il 21.5.2013 accoglieva l’appello e riconosceva il diritto al rimborso.

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate formulando un unico motivo. Con il motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Espone che erroneamente i giudizi tributari regionali avevano ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso individuando quale riferimento per valutare il termine di decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso la data della pronuncia della Corte di giustizia della Comunità Europea con la quale era stata riconosciuta l’illegittimità della discriminazione operata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis tra uomini e donne; argomenta, sul punto, che la decadenza opera anche quando la non debenza del tributo derivi da un contrasto con norme di diritto comunitario o da incostituzionalità della norma affermata dalla Corte Costituzionale.

4. La parte intimata resiste presentando controricorso.

5. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria nella quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il rigetto della domanda introduttiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza, n.13676 del 16/06/2014, Rv. 631442-01) hanno chiarito che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

3. Alla luce del suesposto principio di diritto, il ricorso va, dunque, accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – essendo pacifico che l’istanza di rimborso è stata presentata dal contribuente il 14.5.2008 a fronte di ritenute operate nell’anno 2002 sulle somme percepite quale incentivo all’esodo dal posto di lavoro dipendente e, quindi, ben oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – il ricorso introduttivo del contribuente va rigettato.

4. La soluzione del contratto giurisprudenziale successivamente alla proposizione del ricorso induce a compensare tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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