Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18464 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 09/07/2019), n.18464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27666-2017 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA N.

11, presso lo studio dell’avvocato PIERMARTINI SALVATORE, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA, 10,

presso lo studio dell’avvocato MALARA ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI PUNZIO ILARIA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5430/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Lette le memorie depositate dal ricorrente;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.F. impugnava dinanzi alla Corte d’Appello di Roma le sentenze non definitive del Tribunale di Viterbo con le quali, in relazione alla domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie di D.E. e di M.C., era stato accertato che la donazione effettuata dalla Magnanimi in favore di D.F. non era avvenuta con dispensa da collazione, provvedendosi quindi allo scioglimento della comunione ereditaria con l’assegnazione dei beni in conformità del progetto di divisione approvato.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5430 del 22/8/2017, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la sua tardività, in parziale accoglimento del gravame dichiarava che la suddetta donazione era stata compiuta con dispensa da collazione, rideterminando per l’effetto i conguagli dovuti a seguito della sentenza che aveva approvato la divisione.

A tal fine rilevava che sebbene non fosse stato versato in atti l’atto di donazione, tuttavia della dispensa avevano fatto menzione sia il tecnico che su accordo delle parti aveva tentato di pervenire alla formazione di un progetto di divisione in natura, sia il CTU nominato in corso di causa, senza che mai fosse stata sollevata contestazione al riguardo.

Doveva quindi ritenersi fornita la prova dell’esistenza della dispensa, con la conseguenza che tale donazione andava considerata ai donatario, dovendosi altresì rideterminare i conguagli dovuti tra i condividenti.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.F. sulla base di un motivo.

D.V. ha resistito con controricorso.

D.I. non ha svolto difese in questa fase.

Ritenuto che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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