Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18464 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14836/2010 proposto da:

F.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZINE, rappresentata e difesa dall’avv.

PICCIRILLI Giovanni Osvaldo, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 48/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del

10.3.09, depositato il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanni Osvaldo Piccirilli che si

riporta agli scritti e deposita nota spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. – F.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – nei confronti del Ministero della Giustizia contro il decreto in data 6.4.2009 con il quale la corte di appello d’appello di Campobasso ha parzialmente accolto la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio di appello nel procedimento penale contro D.N. P., nel quale l’attrice era costituita parte civile, instaurato nel 2003 e definito dalla Corte di appello di L’Aquila nel 2008.

La Corte d’appello, accertata l’inesistenza del ritardo nel giudizio di primo grado, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio di appello in anni due, ha liquidato il danno non patrimoniale per il ritardo di tre anni in Euro 600,00, tenuto conto della somma attribuita quale risarcimento del danno alla parte civile (Euro 500,00) e ha compensato le spese.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione in ordine all’entità dell’indennizzo liquidato e con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese.

2.2.- La notificazione del ricorso è stata eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato anzichè presso l’Avvocatura Generale in violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, talchè andrebbe disposta la rinnovazione della notificazione nulla.

Sennonchè, alla luce della palese inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo stati formulati i prescritti quesiti di diritto nè le sintesi del fatto controverso in relazione alle censure di vizio di motivazione, in applicazione del principio di ragionevole durata dei processi (cfr., per tutte, Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010) deve essere omesso l’ordine di rinnovazione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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