Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18464 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. ORLANDO ANTONIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SPERLONGA (LT);

– intimato –

avverso la sentenza n. 307/2007 del GIUDICE DI PACE di FONDI del

4.5.07, depositata l’11/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Vengono impugnate sentenze del giudice di pace su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabili a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’u.c., dell’art. 23 legge cit. Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato del ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa e’ condivisa dal Collegio;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attivita’ difensiva della, parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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