Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18464 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18464
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. ORLANDO ANTONIO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SPERLONGA (LT);
– intimato –
avverso la sentenza n. 307/2007 del GIUDICE DI PACE di FONDI del
4.5.07, depositata l’11/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Vengono impugnate sentenze del giudice di pace su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabili a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’u.c., dell’art. 23 legge cit. Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato del ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa e’ condivisa dal Collegio;
che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attivita’ difensiva della, parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010