Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18463 del 12/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18463 Anno 2018
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: MARCHESE GABRIELLA

SENTENZA

sul ricorso 5443-2013 proposto da:
ISTITUTO

NAZIONALE

DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE

(I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS
(S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA,
2018
683

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli
avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA
D’ALOISIO e LELIO MARITATO, giusta mandato in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 12/07/2018

contro

MEREU

FELICE, in proprio e quale titolare e legale

rappresentante pro tempore della ditta Mereu Felice
Autolinee, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 23, presso lo studio degli avvocati MAURO

difendono, giusta procura in atti
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2012 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 14/02/2012 r.g. 706/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA
MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO;
udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale
Avvocato GIAMPIERO PROIA.

PETRASSI e GIAMPIERO PROIA, che lo rappresentano e

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Cagliari ( sentenza del 23.9.2010) accoglieva il ricorso in
opposizione a cartella esattoriale presentato da FELICE MEREU, avente ad
oggetto il pagamento di euro 188.596,41 a titolo di omessi contributi in
relazione al periodo marzo 1993- dicembre 1996, e dichiarava prescritto il

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 25.1.2012-14.2.2012 (
nr. 34 del 2012), rigettava il gravame dell’Istituto.
Per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale osservava che la
domanda di condono presentata da FELICE MEREU nel 1997 aveva
determinato l’effetto sospensivo del termine di prescrizione dei contributi
ma che, avendo il MEREU interrotto i versamenti bimestrali dal 31.5.2001,
da tale ultima data riprendeva a maturare la prescrizione che, non
ulteriormente interrotta dall’INPS nel successivo quinquennio, era
definitivamente

maturata al 30.1.2008, epoca di notifica della cartella

esattoriale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS affidato ad
un unico motivo cui ha resistito, con controricorso, FELICE MEREU.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce – ai sensi dell’art. 360 nr. 3
cod.proc.civ – la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10,
della legge nr. 335 del 1995.
L’istituto critica la sentenza per non aver la Corte di Appello considerato
che FELICE MEREU aveva presentato quattro domande di condono e che la
prima, per i contributi del 1993 e per una parte di quelli del 1995, era stata
presentata entro il 31.3.1995; assumeva l’INPS che da tale data
(31.3.1995) era iniziato a decorrere il termine di prescrizione che restava
decennale; alla data dell’ultima domanda di condono del 1997, riferita
anche ai debiti indicati nelle precedenti istanze e che sospendeva
nuovamente il corso della prescrizione, erano decorsi due anni e due mesi di
prescrizione; dal 30.5.2001, riprendeva a decorrere l’originario termine (

3

credito INPS.

recte il residuo di anni sette e mesi otto) che, dunque, non era spirato alla
data della notifica della cartella ( 19.3.2008).
Il motivo è inammissibile.
Osserva la Corte che lo stesso si fonda su una ricostruzione della
vicenda diversa da quella riportata nella sentenza impugnata.
L’INPS assume la presentazione di quattro domande di condono e su

omettendo del tutto di considerare che la decisione fa riferimento ad
un’unica domanda di condono, presentata nel 1997.
Tale statuizione doveva indurre l’Istituto a modulare diversamente le
censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo
dell’affermazione medesima; viceversa, come sviluppate, restano prive di
qualsiasi riferibilità al decisum e sono pertanto inammissibili.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare
che “la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della
sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di
motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366
c.p.c., comma 1, n. 4” (ex plurimis, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125
del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in
complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali oltre ad euro 200,00
per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 14.2.2018

tale presupposto fattuale articola una serie di critiche alla sentenza

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