Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18463 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4976-2018 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MOROSINI 16,

presso lo studio dell’avvocato GUERRA GUIDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DELLA MONICA UGO;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PRUNO – CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO ROSCIGNO E

LAURINO SOC. COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORHETTO DI VARA 7,

presso lo studio dell’avvocato ASTORINO ISABELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato QUARANTA AGOSTINO;

– controricorrente –

contro

P.F., M.E., M.C., M.A.,

BANCA DI SALERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1158/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

è stata impugnata da S.C. la sentenza n. 1158/2017 della Corte di Appello di Salerno con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della sola Banca intimata di cui in epigrafe.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale rigettava l’appello innanzi ad essa interposto (fra gli altri) dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 1737/2011 del Tribunale di Salerno.

Quest’ultima decisione, accogliendo quanto richiesto dall’odierna parte controricorrente, riteneva fondata la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita del 9.12.1998 e del contestuale atto di ipoteca volontaria.

Tanto all’esito della valutazione di una serie di elementi partitamente già indicati a pag. 3 della decisione oggi gravata innanzi a questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge e falsa applicazione di legge in riferimento a varie norme (artt. 102,110 e 305 c.p.c., nonchè artt. 521 e 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2901 e 2697 c.c. in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente deduce che la decisione gravata sarebbe errata nella sua parte motiva allorchè vi si afferma che “ai fini della scientia damni era sufficiente la consapevolezza dell’evento dannoso”.

3. – Riassunti doverosamente i motivi del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Stante la controvertibilità delle questioni sollevate col ricorso, aventi anche valore di carattere nomofilattico, e mancando, allo stato, evidenza decisoria, appare opportuno rimettere, con ordinanza interlocutoria, la decisione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte:

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione

Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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