Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18463 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R., S.M.C., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELA ORLA,

rappresentate e difese dall’avvocato CENTOLA GIUSEPPE, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.E., S.L.M., ST.MA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo

studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato PRIGNANO MARCELLO, giusta procura speciale in calce

alla copia passiva del ricorso notificato;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4 09/2 007 della CORTE D’APPELLO di BARI del

13/04/07, depositata il 17/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il ricorso, proposto avverso sentenza pubblicata il 17 aprile 2007 e notificata il 22 febbraio 2008, e’ stato presentato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 17 luglio 2008, dunque oltre i termini sia breve che lungo per l’impugnazione. Esso si rivela dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa e’ condivisa dal Collegio;

che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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