Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18463 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18463 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
D’ALESSANDRO CHIARA, ROMEI ANNA ANGELA e D’ALESSANDRO
GINEVRA residenti a Napoli,

INTIMATE

AVVERSO
la sentenza n.251/46/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n. 46, in data
06.07.2010, depositata 1’08 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

505-%

Data pubblicazione: 01/08/2013

Consiglio del 27 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott.ssa Antonietta Carestia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.251/46/2010 in data 06.07.2010,
depositata 1’08 luglio 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 46, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, la quale aveva

accolto il ricorso delle

signore D’Alessandro Chiara, Romei Anna Angela e
D’Alessandro Ginevra, avverso l’avviso di accertamento
con cui l’Agenzia del Territorio, sollecitata dal
Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il
classamento di unità immobiliare di pertinenza dei
contribuenti. Affida l’impugnazione a tre mezzi.
2) Le intimate, non hanno svolto difese in questa sede.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata

ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.23939/2011 è stata

classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era

sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica l ° dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma 1 0 , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4) I giudici di merito hanno ritenuto che le
argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi

stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate

nel relativo procedimento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è

segno opposto, che si erano collocate nel solco di un
orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione
di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare, in tema di riclassificazione di
immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
4

discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di

contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
6)Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre
doglianze, per mancanza di interesse della ricorrente

di riclassamento, correttamente rilevato dalla
Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure, che investono le altre
ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005,n.20454/2005).
7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto del ricorso, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che, giusta nota 18.06.2013 dell’Avvocatura
Generale dello Stato, in atti, la ricorrente Agenzia ha
dichiarato di rinunciare al ricorso;

Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto

Considerato che costituisce consolidato orientamento
giurisprudenziale quello secondo cui “Ove la parte che
ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla
manifestazione di detta volonta’ abdicativa

qualora sussista una causa di inammissibilita’
dell’impugnazione”

(Cass.

SS.UU.

n.3129/2005,

n.

23737/2004, n. 2492/2003);
Considerato che, nel caso, non essendo ravvisabile
interesse alla coltivazione del ricorso, va dichiarata
l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia
del contendere;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio di legittimità, in assenza dei
relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 27 Giugno 2013.

segue sempre la declaratoria di estinzione, anche

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